L’orientamento, ormai consolidato, secondo cui il genitore non contraente è tenuto ad adempiere le obbligazioni assunte anche unilateralmente dall’altro per far fronte alle spese straordinarie che siano necessarie al fine di soddisfare esigenze del figlio e risultino coerenti rispetto al ménage familiare induce a riflettere sull’attuale portata del dovere di preventiva concertazione delle spese straordinarie. Un dovere che sussiste senz’altro nei rapporti interni tra i genitori, ma non può giungere ad assumere rilevanza esterna e a limitare le pretese dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori.
Carlotta, I. (2016). MANTENIMENTO DEL FIGLIO, SPESE STRAORDINARIE E OBBLIGO DI PREVENTIVA CONCERTAZIONE. FAMIGLIA E DIRITTO, 7, 648-654.
MANTENIMENTO DEL FIGLIO, SPESE STRAORDINARIE E OBBLIGO DI PREVENTIVA CONCERTAZIONE
IPPOLITI MARTINI, CARLOTTA
2016
Abstract
L’orientamento, ormai consolidato, secondo cui il genitore non contraente è tenuto ad adempiere le obbligazioni assunte anche unilateralmente dall’altro per far fronte alle spese straordinarie che siano necessarie al fine di soddisfare esigenze del figlio e risultino coerenti rispetto al ménage familiare induce a riflettere sull’attuale portata del dovere di preventiva concertazione delle spese straordinarie. Un dovere che sussiste senz’altro nei rapporti interni tra i genitori, ma non può giungere ad assumere rilevanza esterna e a limitare le pretese dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.