La prima parte del novellato art. 120, comma 2, lett. b), t.u.b. lascia l’illusione del carattere innovativo della regola che autorizza la produzione di interessi di mora sugli «interessi debitori maturati». Tuttavia, la mancata specificazione del dies a quo e altri problemi terminologici e sistematici impediscono di attribuire alla norma un'efficacia realmente innovativa. Dirimente appare, in quest'ottica, il rinvio esplicito operato nel decreto CICR dell'agosto 2016 alla disciplina codicistica sugli interessi di mora, che stabilisce la loro automatica produzione alla scadenza del debito e l’impossibilità di dar luogo ad anatocismo se non nelle eccezionali ipotesi previste dall’art. 1283 c.c. Per l'effetto, non può registrarsi alcuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. per il c.d. anatocismo bancario, rrresiduando invece forti perplessità sulla «capitalizzazione annuale di interessi e spese» nel prestito vitalizio ipotecario, riservato agli ultrasessantenni.
Quarta, F. (2016). Anatocismo nei finanziamenti: nessuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. a seguito del decreto CICR. RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO, 11/2016, 1-10.
Anatocismo nei finanziamenti: nessuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. a seguito del decreto CICR
QUARTA, FRANCESCO
2016
Abstract
La prima parte del novellato art. 120, comma 2, lett. b), t.u.b. lascia l’illusione del carattere innovativo della regola che autorizza la produzione di interessi di mora sugli «interessi debitori maturati». Tuttavia, la mancata specificazione del dies a quo e altri problemi terminologici e sistematici impediscono di attribuire alla norma un'efficacia realmente innovativa. Dirimente appare, in quest'ottica, il rinvio esplicito operato nel decreto CICR dell'agosto 2016 alla disciplina codicistica sugli interessi di mora, che stabilisce la loro automatica produzione alla scadenza del debito e l’impossibilità di dar luogo ad anatocismo se non nelle eccezionali ipotesi previste dall’art. 1283 c.c. Per l'effetto, non può registrarsi alcuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. per il c.d. anatocismo bancario, rrresiduando invece forti perplessità sulla «capitalizzazione annuale di interessi e spese» nel prestito vitalizio ipotecario, riservato agli ultrasessantenni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.