La definizione di consumatore offerta dall’art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, si discosta ictu oculi da quella impiegata nel codice del consumo e la Cassazione, con un recente pronunciamento, ha avallato tale distaccamento semantico. La Suprema Corte ha evidenziato che può accedere al «piano» anche il professionista che attualmente eserciti un’attività professionale o d’impresa, a condizione però che «non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento» all’attività economica. Questa affermazione pone alcuni interrogativi: se con ciò si sia inteso affermare che, ai fini dell’accesso al «piano del consumatore», tutti i debiti d’impresa debbano essere già stati adempiuti (quindi, con preferenza rispetto a quelli personali); se sia conseguentemente legittimo ipotizzare, nell’ambito dell’art. 2740 c.c., una nuova deroga alla garanzia patrimoniale generica per il soddisfacimento prioritario di alcuni creditori a discapito di altri; ma anche se l’ipotetica sopravvivenza di esigui debiti d’impresa, al momento della presentazione del piano di risanamento, costituisca causa sufficiente per giustificare l’inammissibilità della proposta, con intuibili effetti amplificatori della situazione d’insolvenza.
Quarta, F. (2016). SUI PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL “PIANO DEL CONSUMATORE”. GIUSTIZIA CIVILE.COM, 7/2016, 1-13.
SUI PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL “PIANO DEL CONSUMATORE”
QUARTA, FRANCESCO
2016
Abstract
La definizione di consumatore offerta dall’art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, si discosta ictu oculi da quella impiegata nel codice del consumo e la Cassazione, con un recente pronunciamento, ha avallato tale distaccamento semantico. La Suprema Corte ha evidenziato che può accedere al «piano» anche il professionista che attualmente eserciti un’attività professionale o d’impresa, a condizione però che «non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento» all’attività economica. Questa affermazione pone alcuni interrogativi: se con ciò si sia inteso affermare che, ai fini dell’accesso al «piano del consumatore», tutti i debiti d’impresa debbano essere già stati adempiuti (quindi, con preferenza rispetto a quelli personali); se sia conseguentemente legittimo ipotizzare, nell’ambito dell’art. 2740 c.c., una nuova deroga alla garanzia patrimoniale generica per il soddisfacimento prioritario di alcuni creditori a discapito di altri; ma anche se l’ipotetica sopravvivenza di esigui debiti d’impresa, al momento della presentazione del piano di risanamento, costituisca causa sufficiente per giustificare l’inammissibilità della proposta, con intuibili effetti amplificatori della situazione d’insolvenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.