Il decreto n. 81/2015, con la disposizione del primo comma dell’art. 2, non modifica la nozione di subordinazione (art. 2094 c.c.), optando per una norma di disciplina che estende lo statuto protettivo del lavoro subordinato anche alle collaborazioni autonome continuative, di carattere esclusivamente personale, etero-organizzate dal committente. Il che, innanzitutto, equivale a postulare la natura autonoma di un’attività personale e continuativa, iscritta in un’organizzazione unilateralmente predisposta dal titolare di quest’ultima, anche con riguardo a luoghi e tempi di lavoro. La conseguenza indiretta di un tal modo di procedere – che mutua ma, al contempo, snatura le acquisizioni della giurisprudenza francese in tema di sérvice unilateralment organizé par autrui – è che, paradossalmente, la nozione di lavoro subordinato risulta, sul piano tecnico-giuridico, ristretta in contorni angusti e vetusti dai quali la giurisprudenza più progressiva la stava, faticosamente, affrancando: quelli del lavoro eterodiretto in senso forte, e cioè sottoposto a direttive assidue e specifiche, nonché sorvegliato da penetranti misure di controllo. Ciò, col concreto rischio che venga traghettato fuori dalla fattispecie fondamentale il bacino, potenzialmente crescente, della c.d. subordinazione attenuata, e a tutto detrimento delle ricostruzioni di matrice dottrinaria e giurisprudenziale più attente e aderenti alle trasformazioni intervenute in seno all’organizzazione del lavoro nell’impresa, tanto da riconoscere la natura subordinata del rapporto nei casi in cui, pur in mancanza di eterodirezione, l’attività lavorativa sia modellata in base “all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale” (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858)
Federico, M. (2015). Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente. COLLOQUI GIURIDICI SUL LAVORO, 1, 72-73.
Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente
MARTELLONI, FEDERICO
2015
Abstract
Il decreto n. 81/2015, con la disposizione del primo comma dell’art. 2, non modifica la nozione di subordinazione (art. 2094 c.c.), optando per una norma di disciplina che estende lo statuto protettivo del lavoro subordinato anche alle collaborazioni autonome continuative, di carattere esclusivamente personale, etero-organizzate dal committente. Il che, innanzitutto, equivale a postulare la natura autonoma di un’attività personale e continuativa, iscritta in un’organizzazione unilateralmente predisposta dal titolare di quest’ultima, anche con riguardo a luoghi e tempi di lavoro. La conseguenza indiretta di un tal modo di procedere – che mutua ma, al contempo, snatura le acquisizioni della giurisprudenza francese in tema di sérvice unilateralment organizé par autrui – è che, paradossalmente, la nozione di lavoro subordinato risulta, sul piano tecnico-giuridico, ristretta in contorni angusti e vetusti dai quali la giurisprudenza più progressiva la stava, faticosamente, affrancando: quelli del lavoro eterodiretto in senso forte, e cioè sottoposto a direttive assidue e specifiche, nonché sorvegliato da penetranti misure di controllo. Ciò, col concreto rischio che venga traghettato fuori dalla fattispecie fondamentale il bacino, potenzialmente crescente, della c.d. subordinazione attenuata, e a tutto detrimento delle ricostruzioni di matrice dottrinaria e giurisprudenziale più attente e aderenti alle trasformazioni intervenute in seno all’organizzazione del lavoro nell’impresa, tanto da riconoscere la natura subordinata del rapporto nei casi in cui, pur in mancanza di eterodirezione, l’attività lavorativa sia modellata in base “all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale” (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.