L'articolo riassume l'evoluzione della giurisprudenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (Csm) in tema di ritardi dei magistrati nell'espletamento di attività dovute e, in particolar modo nel deposito dei provvedimenti. Particolare attenzione viene data all'intervento della Corte di cassazione del 2011 che ha prodotto un cambio di prospettiva, influenzando la giurisprudenza successiva. La Cassazione ha posto l’accento non più sull’inerzia, la scarsa laboriosità o la negligenza del magistrato, bensì sul dato obbiettivo della lesione del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo. Ciò ha comportato un mutamento nella valutazione dei ritardi dei magistrati e una maggiore severità da parte del Csm nel sanzionare i ritardi più gravi.
Cavallini, D. (2015). Un bilancio sull’applicazione del codice disciplinare dei magistrati: le novità in materia di ritardi e ragionevole durata del processo. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, 2015, 1443-1461.
Un bilancio sull’applicazione del codice disciplinare dei magistrati: le novità in materia di ritardi e ragionevole durata del processo
CAVALLINI, DANIELA
2015
Abstract
L'articolo riassume l'evoluzione della giurisprudenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (Csm) in tema di ritardi dei magistrati nell'espletamento di attività dovute e, in particolar modo nel deposito dei provvedimenti. Particolare attenzione viene data all'intervento della Corte di cassazione del 2011 che ha prodotto un cambio di prospettiva, influenzando la giurisprudenza successiva. La Cassazione ha posto l’accento non più sull’inerzia, la scarsa laboriosità o la negligenza del magistrato, bensì sul dato obbiettivo della lesione del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo. Ciò ha comportato un mutamento nella valutazione dei ritardi dei magistrati e una maggiore severità da parte del Csm nel sanzionare i ritardi più gravi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.