Il D.lgs. 147/2015 ha introdotto con due diverse norme di interpretazione autentica in tema di valore normale. Queste due disposizioni hanno inteso restringere l’ambito di applicazione del valore normale sia quando questo è utilizzato in chiave sostanziale per la determinazione delle componenti di reddito, sia quando il valore del bene scambiato è utilizzato in sede di accertamento per presumere un occultamento del corrispettivo. In entrambi i casi la redazione delle disposizioni sconta alcune imprecisioni, ma emerge chiaramente l’intenzione del legislatore interprete di contrastare gli orientamenti giurisprudenziali che riconoscevano un utilizzo ben più ampio del valore normale. Infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione era ormai consolidato l’utilizzo del valore normale (o del valore definito ai fini dell’imposta di registro) per presumere l’occultamento di un corrispettivo per alcune operazioni (cessioni di immobili e di aziende) ed era emerso un orientamento che sembrava avallare le rettifiche a valore normale per le operazioni interne infragruppo. Con l’entrata in vigore di queste disposizioni questi orientamenti giurisprudenziali saranno probabilmente oggetto di rimeditazione e l’utilizzo dello strumento legislativo dell’interpretazione autentica risulta significativo per valutare l’ambito di applicazione ratione temporis delle nuove disposizioni.

Sulle recenti disposizioni di interpretazione autentica in materia di “valore normale” contenute nel c.d. decreto internazionalizzazione

D'ANGELO, GIANGIACOMO
2016

Abstract

Il D.lgs. 147/2015 ha introdotto con due diverse norme di interpretazione autentica in tema di valore normale. Queste due disposizioni hanno inteso restringere l’ambito di applicazione del valore normale sia quando questo è utilizzato in chiave sostanziale per la determinazione delle componenti di reddito, sia quando il valore del bene scambiato è utilizzato in sede di accertamento per presumere un occultamento del corrispettivo. In entrambi i casi la redazione delle disposizioni sconta alcune imprecisioni, ma emerge chiaramente l’intenzione del legislatore interprete di contrastare gli orientamenti giurisprudenziali che riconoscevano un utilizzo ben più ampio del valore normale. Infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione era ormai consolidato l’utilizzo del valore normale (o del valore definito ai fini dell’imposta di registro) per presumere l’occultamento di un corrispettivo per alcune operazioni (cessioni di immobili e di aziende) ed era emerso un orientamento che sembrava avallare le rettifiche a valore normale per le operazioni interne infragruppo. Con l’entrata in vigore di queste disposizioni questi orientamenti giurisprudenziali saranno probabilmente oggetto di rimeditazione e l’utilizzo dello strumento legislativo dell’interpretazione autentica risulta significativo per valutare l’ambito di applicazione ratione temporis delle nuove disposizioni.
2016
D'Angelo, G.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/545627
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