L'Autore commenta, offrendo spunti di riflessione sulle varie questioni sollevate, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 5 novembre 2015, secondo cui l’art. 184, co. 1, secondo capoverso, l.fall., sulla perdurante responsabilità dei condebitori solidali del debitore in concordato preventivo, si applica anche al caso di due società in concordato preventivo, condebitrici solidali per una quota rilevante delle loro passività, che realizzino una fusione per incorporazione prevista nell’unitario piano concordatario, allorché il concordato della società incorporata sia revocato successivamente alla fusione stessa. Di tal ché, la società incorporante, se risultante insolvente alla luce dell’aumento del proprio passivo, può essere dichiarata fallita nonostante la previa omologazione del proprio concordato preventivo. In tale pronuncia si sostiene altresì che il decreto della corte d’appello che revoca il decreto di omologazione di un concordato preventivo sia immediatamente esecutivo indipendentemente dall’ammissibilità della sua impugnazione in cassazione. Il tribunale, cui siano rimessi gli atti, è pertanto legittimato a dichiarare il fallimento della società senza dover attendere l’esito dell’eventuale ricorso pendente in cassazione.
Pomelli, A. (2016). Revoca postuma del concordato della società incorporata per fusione: quali le conseguenze?. IL QUOTIDIANO GIURIDICO, 8 febbraio 2016, 1-8.
Revoca postuma del concordato della società incorporata per fusione: quali le conseguenze?
POMELLI, ALESSANDRO
2016
Abstract
L'Autore commenta, offrendo spunti di riflessione sulle varie questioni sollevate, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 5 novembre 2015, secondo cui l’art. 184, co. 1, secondo capoverso, l.fall., sulla perdurante responsabilità dei condebitori solidali del debitore in concordato preventivo, si applica anche al caso di due società in concordato preventivo, condebitrici solidali per una quota rilevante delle loro passività, che realizzino una fusione per incorporazione prevista nell’unitario piano concordatario, allorché il concordato della società incorporata sia revocato successivamente alla fusione stessa. Di tal ché, la società incorporante, se risultante insolvente alla luce dell’aumento del proprio passivo, può essere dichiarata fallita nonostante la previa omologazione del proprio concordato preventivo. In tale pronuncia si sostiene altresì che il decreto della corte d’appello che revoca il decreto di omologazione di un concordato preventivo sia immediatamente esecutivo indipendentemente dall’ammissibilità della sua impugnazione in cassazione. Il tribunale, cui siano rimessi gli atti, è pertanto legittimato a dichiarare il fallimento della società senza dover attendere l’esito dell’eventuale ricorso pendente in cassazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.