Queste le principali tesi difese nell'articolo. Con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale, pur non ammettendolo, ha espresso un giudizio non riconducibile ai quattro tipi canonici di giudizio costituzionale. In particolare, non si può dire che abbia compiuto un sindacato di costituzionalità ex art. 134 Cost. Tale giudizio, qui denominato «giudizio del quinto tipo», verte sull’operatività, rispetto a una norma consuetudinaria internazionale n, del rinvio mobile previsto dall’art. 10, 1° co., Cost. Il rinvio è operativo se e solo se n è compatibile con i principi fondamentali della Costituzione. La Corte costituzionale è competente a esprimere giudizi del quinto tipo. Il fondamento di tale competenza varia a seconda della questione che il giudice remittente le sottopone. Quando la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di una legge o di un atto avente forza di legge con l’art. 10, 1° co., Cost., la sua competenza a esprimere un giudizio del quinto tipo trova fondamento nell’art. 134 Cost. La Corte, mediante tale giudizio, altro non fa che risolvere una questione preliminare all’esercizio del sindacato di legittimità costituzionale. Quando, come nel caso di specie, il giudice a quo ipotizza esclusivamente l’esistenza di un conflitto tra consuetudine internazionale e principi fondamentali della Costituzione – e si fuoriesce pertanto dal perimetro dell’art. 134 Cost. – la competenza della Corte costituzionale a esprimere un giudizio del quinto tipo trova fondamento in una norma costituzionale inespressa.

Lorenzo, G. (2014). Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana. QUADERNI DI SIDIBLOG, 1, 206-219.

Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana

GRADONI, LORENZO
2014

Abstract

Queste le principali tesi difese nell'articolo. Con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale, pur non ammettendolo, ha espresso un giudizio non riconducibile ai quattro tipi canonici di giudizio costituzionale. In particolare, non si può dire che abbia compiuto un sindacato di costituzionalità ex art. 134 Cost. Tale giudizio, qui denominato «giudizio del quinto tipo», verte sull’operatività, rispetto a una norma consuetudinaria internazionale n, del rinvio mobile previsto dall’art. 10, 1° co., Cost. Il rinvio è operativo se e solo se n è compatibile con i principi fondamentali della Costituzione. La Corte costituzionale è competente a esprimere giudizi del quinto tipo. Il fondamento di tale competenza varia a seconda della questione che il giudice remittente le sottopone. Quando la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di una legge o di un atto avente forza di legge con l’art. 10, 1° co., Cost., la sua competenza a esprimere un giudizio del quinto tipo trova fondamento nell’art. 134 Cost. La Corte, mediante tale giudizio, altro non fa che risolvere una questione preliminare all’esercizio del sindacato di legittimità costituzionale. Quando, come nel caso di specie, il giudice a quo ipotizza esclusivamente l’esistenza di un conflitto tra consuetudine internazionale e principi fondamentali della Costituzione – e si fuoriesce pertanto dal perimetro dell’art. 134 Cost. – la competenza della Corte costituzionale a esprimere un giudizio del quinto tipo trova fondamento in una norma costituzionale inespressa.
2014
Lorenzo, G. (2014). Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana. QUADERNI DI SIDIBLOG, 1, 206-219.
Lorenzo, Gradoni
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