Il lavoro propone alcune riflessioni in materia di interpretazione del testamento attraverso il ricorso alla indagine extratestuale per la individuazione della persona istituita, nonché intorno all'ambito di applicazione dell'art. 628 c.c., il quale sancisce la nullità delle disposizioni testamentarie in favore di persona indicata in modo da non poter essere determinata. Prendendo spunto da una interessante sentenza della Cassazione (Cass., 11.4.2013, n. 8889) resa in un caso di omonimia fra soggetti possibili destinatari della disposizione testamentaria, si approfondisce il tema dei limiti all'opera interpretativa volta a ricostruire la volontà del de cuius anche con riguardo alla individuazione del beneficiario, e si valuta il rapporto esistente fra l'art. 628 c.c. e l'art. 625 c.c. in materia di errore nella dichiarazione o errore ostativo quanto all'indicazione del soggetto onorato, secondo il quale la disposizione testamentaria ha effetto benché erronea qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, si comprenda in modo certo la persona che il testatore intendeva istituire.
Barbara, G. (2013). Quando il chiamato all'eredità ha un omonimo. Determinabilità dell'istituito e questioni di ermeneutica testamentaria. FAMIGLIA E DIRITTO, 11, 977-982.
Quando il chiamato all'eredità ha un omonimo. Determinabilità dell'istituito e questioni di ermeneutica testamentaria
GRAZZINI, BARBARA
2013
Abstract
Il lavoro propone alcune riflessioni in materia di interpretazione del testamento attraverso il ricorso alla indagine extratestuale per la individuazione della persona istituita, nonché intorno all'ambito di applicazione dell'art. 628 c.c., il quale sancisce la nullità delle disposizioni testamentarie in favore di persona indicata in modo da non poter essere determinata. Prendendo spunto da una interessante sentenza della Cassazione (Cass., 11.4.2013, n. 8889) resa in un caso di omonimia fra soggetti possibili destinatari della disposizione testamentaria, si approfondisce il tema dei limiti all'opera interpretativa volta a ricostruire la volontà del de cuius anche con riguardo alla individuazione del beneficiario, e si valuta il rapporto esistente fra l'art. 628 c.c. e l'art. 625 c.c. in materia di errore nella dichiarazione o errore ostativo quanto all'indicazione del soggetto onorato, secondo il quale la disposizione testamentaria ha effetto benché erronea qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, si comprenda in modo certo la persona che il testatore intendeva istituire.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.