La pronuncia in commento, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p. sollevata nel medesimo procedimento dal quale era scaturita la sentenza delle Sezioni unite, 19 luglio 2012, Polcino, individua la giusta e prevedibile reazione all'eccessivo "self restraint" manifestato dalla Suprema Corte con quella inedita decisione. Pur condividendo l'approdo del giudice delle leggi sulla specifica questione sottoposta al suo sindacato (e dunque rispetto alla necessità di non circoscrivere il potere di dichiarare la retrodatazione dell'ordinanza cautelare ai soli casi in cui i relativi presupposti risultino dal testo del provvedimento), l'A. prende le distanze dal breve ma significativo "obiter dictum" con cui la Corte costituzionale, in accordo con quanto già affermato dalle Sezioni unite, ritiene che al tribunale del riesame sia preclusa la possibilità di dichiarare la perdita d'efficacia della misura che sia maturata per decorrenza dei termini in un momento successivo all'applicazione dell'ordinanza ex art. 292 c.p.p.
La Corte costituzionale "boccia" le Sezioni unite: il giudice del riesame può dichiarare la retrodatazione anche ove questa non risulti dal testo dell'ordinanza cautelare impugnata / Valentini E. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 4:4(2014), pp. 1202-1215.
La Corte costituzionale "boccia" le Sezioni unite: il giudice del riesame può dichiarare la retrodatazione anche ove questa non risulti dal testo dell'ordinanza cautelare impugnata
VALENTINI, ELENA
2014
Abstract
La pronuncia in commento, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p. sollevata nel medesimo procedimento dal quale era scaturita la sentenza delle Sezioni unite, 19 luglio 2012, Polcino, individua la giusta e prevedibile reazione all'eccessivo "self restraint" manifestato dalla Suprema Corte con quella inedita decisione. Pur condividendo l'approdo del giudice delle leggi sulla specifica questione sottoposta al suo sindacato (e dunque rispetto alla necessità di non circoscrivere il potere di dichiarare la retrodatazione dell'ordinanza cautelare ai soli casi in cui i relativi presupposti risultino dal testo del provvedimento), l'A. prende le distanze dal breve ma significativo "obiter dictum" con cui la Corte costituzionale, in accordo con quanto già affermato dalle Sezioni unite, ritiene che al tribunale del riesame sia preclusa la possibilità di dichiarare la perdita d'efficacia della misura che sia maturata per decorrenza dei termini in un momento successivo all'applicazione dell'ordinanza ex art. 292 c.p.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.