Nel saggio viene messo a fuoco il tema della rappresentatività sindacale all'indomani della significativa sentenza n. 231/2013 con cui la Corte Costituzionale ha esteso la possibilità di costituire RSA (art. 19 St. lav.) anche a quei sindacati che, pur non firmatari di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, hanno partecipato alle trattative per la stipula di detti contratti, in quanto rappresentativi dei lavoratori dell'impresa. Secondo l’Autore, se - come la Corte ritiene - il la cittadinanza sindacale nei luoghi di lavoro è collegata alla qualità di soggetto significativamente rappresentativo dei lavoratori a livello di singola azienda, sulla base del rapporto che il soggetto sindacale intrattiene con i lavoratori (e non con il datore di lavoro), allora è opportuno valorizzare, come indice di rappresentatività effettiva, non solo (e non tanto) il rapporto che il sindacato intrattiene con la controparte datoriale (c.d. regola del mutuo riconoscimento), ma anche l'azione diretta del sindacato e la sua “presenza nel conflitto”. In questa prospettiva, l'autore ritiene che - in attesa di una legge sulla rappresentanza, più che mai necessaria - anche il sindacato che indica uno sciopero a fini contrattuali con significativa adesione dei lavoratori in azienda, ha diritto a fruire dei benefici assicurati dalla legislazione di sostegno (titolo III, St. lav.).

Presenza nel conflitto e rappresentatività nell’interregno del sistema sindacale

MARTELLONI, FEDERICO
2014

Abstract

Nel saggio viene messo a fuoco il tema della rappresentatività sindacale all'indomani della significativa sentenza n. 231/2013 con cui la Corte Costituzionale ha esteso la possibilità di costituire RSA (art. 19 St. lav.) anche a quei sindacati che, pur non firmatari di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, hanno partecipato alle trattative per la stipula di detti contratti, in quanto rappresentativi dei lavoratori dell'impresa. Secondo l’Autore, se - come la Corte ritiene - il la cittadinanza sindacale nei luoghi di lavoro è collegata alla qualità di soggetto significativamente rappresentativo dei lavoratori a livello di singola azienda, sulla base del rapporto che il soggetto sindacale intrattiene con i lavoratori (e non con il datore di lavoro), allora è opportuno valorizzare, come indice di rappresentatività effettiva, non solo (e non tanto) il rapporto che il sindacato intrattiene con la controparte datoriale (c.d. regola del mutuo riconoscimento), ma anche l'azione diretta del sindacato e la sua “presenza nel conflitto”. In questa prospettiva, l'autore ritiene che - in attesa di una legge sulla rappresentanza, più che mai necessaria - anche il sindacato che indica uno sciopero a fini contrattuali con significativa adesione dei lavoratori in azienda, ha diritto a fruire dei benefici assicurati dalla legislazione di sostegno (titolo III, St. lav.).
2014
Martelloni, F.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/528313
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