L’adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta rappresenta il fulcro nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nell'imporre tale obbligo “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio”, l’art. 41 del d.lgs. 231/2007 rende equivalenti tre presupposti alternativi di rappresentazione di un fatto che dalla conoscenza degrada al sospetto, regredendo ulteriormente fino ai ragionevoli motivi per sospettare. Un’interpretazione fondata sul dato letterale e sul sistema normativo antiriciclaggio (avuto riguardo alle sue finalità di prevenzione e capacità impeditiva) permette di qualificare l’obbligo di segnalazione in termini di posizione di garanzia, rilevante ai fini della fattispecie omissiva impropria, soltanto nell’ipotesi in cui il garante rimasto inerte abbia piena conoscenza (e non già nutra un mero sospetto) sull’esistenza di operazioni di riciclaggio e quindi sull’origine illecita dei proventi.
SORBELLO P (2015). Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio. L'INDICE PENALE, 3, 437-471.
Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio
SORBELLO, PIETRO
2015
Abstract
L’adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta rappresenta il fulcro nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nell'imporre tale obbligo “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio”, l’art. 41 del d.lgs. 231/2007 rende equivalenti tre presupposti alternativi di rappresentazione di un fatto che dalla conoscenza degrada al sospetto, regredendo ulteriormente fino ai ragionevoli motivi per sospettare. Un’interpretazione fondata sul dato letterale e sul sistema normativo antiriciclaggio (avuto riguardo alle sue finalità di prevenzione e capacità impeditiva) permette di qualificare l’obbligo di segnalazione in termini di posizione di garanzia, rilevante ai fini della fattispecie omissiva impropria, soltanto nell’ipotesi in cui il garante rimasto inerte abbia piena conoscenza (e non già nutra un mero sospetto) sull’esistenza di operazioni di riciclaggio e quindi sull’origine illecita dei proventi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.