La decisione in commento, nell'escludere la nullità del finanziamento fondiario che superi i limiti di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, T.u.b. [Testo unico bancario], fa leva su una discutibile applicazione della distinzione tra regole imperative di validità e regole imperative di comportamento. Il tutto nell'ambito di una lettura tesa a ravvisare a fondamento della norma in questione un'esclusiva esigenza di salvaguardia delle prerogative delle banche, così trascurando i molteplici interessi che presidiano l'erogazione del credito.
Il superamento dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario tra regole di validità e regole di comportamento: a proposito di un (clamoroso) equivoco da parte della Cassazione
BALESTRA, LUIGI
2014
Abstract
La decisione in commento, nell'escludere la nullità del finanziamento fondiario che superi i limiti di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, T.u.b. [Testo unico bancario], fa leva su una discutibile applicazione della distinzione tra regole imperative di validità e regole imperative di comportamento. Il tutto nell'ambito di una lettura tesa a ravvisare a fondamento della norma in questione un'esclusiva esigenza di salvaguardia delle prerogative delle banche, così trascurando i molteplici interessi che presidiano l'erogazione del credito.File in questo prodotto:
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