È possibile affermare che, nel nostro ordinamento costituzionale, la concertazione è giunta ad integrare i contenuti della costituzione materiale, intesa mortatianamente come l’insieme di quei fini e di quei valori su cui, in un dato momento storico, convergono le forze politiche prevalenti? Un punto di vista che può essere adottato per contribuire a rispondere a questo interrogativo, peraltro assai insidioso per le conseguenze cui può condurre, è offerto dalla ricognizione delle prassi poste in essere dagli attori della concertazione. Proprio la reciproca incidenza delle dinamiche politiche e costituzionali con le prassi concertative dimostra che, pur senza addentrarsi nella questione relativa alla perdurante attualità della dottrina della costituzione materiale64, i protagonisti del dialogo sociale rientrano pienamente, perlomeno nel periodo considerato, tra quelle forze prevalenti in grado di contribuire ad individuare i fini e i valori verso i quali indirizzare l’azione degli organi previsti dalla Costituzione formale. Ciò però, si badi bene, non deve condurre l’osservatore di queste prassi a trarre indebite conclusioni, utilizzando in modo improprio e paradossale la stessa teorica della costituzione materiale. Essa infatti, pensata principalmente per individuare l’origine storico-giuridica della Costituzione e l’ordinamento costituzionale effettivamente vigente nelle fasi di transizione costituzionale, non può essere utilizzata per giustificare illegittime violazioni di singole norme della Costituzione formale-vigente, come se le due concezioni potessero essere contrapposte a supporto di revisioni implicite o di tendenziose interpretazioni evolutive, rovesciando arbitrariamente il rapporto tra essere e dover essere. La constatazione delle incisioni fattuali sui meccanismi di formazione dell’indirizzo politico sposta quindi agevolmente il problema oltre la questione della riconduzione di tali prassi al testo vigente della Costituzione, ponendo al centro dell’analisi la verifica sul rispetto dei meccanismi di rappresentanza. È innegabile infatti che ogniqualvolta solo alcune rappresentanze degli interessi hanno accesso immediato ai circuiti della rappresentanza politica prevale la soddisfazione degli interessi particolari su quelli generali, ponendo una linea di confine tra gli inclusi (alcune categorie di pensionati, i lavoratori tipici iscritti al sindacato, la grande impresa), che beneficiano dei contenuti della contrattazione che precede la concertazione, e gli esclusi (i disoccupati, i lavoratori atipici o precari, le giovani generazioni, gli utenti, le piccole imprese), destinatari passivi dei provvedimenti generali (leggi finanziarie, decreti-legge e norme collegate) che quegli accordi recepiscono. L’«asimmetria tra le rappresentanze degli interessi» rischia infatti di concedere meccanismi di rappresentanza e «poteri di veto» non previsti in Costituzione.

La concertazione oltre il diritto: prassi e consuetudini nel periodo 1992-2007 / Abrescia M.. - STAMPA. - (2008), pp. 244-267. (Intervento presentato al convegno La prassi degli organi costituzionali tenutosi a Bologna, Facoltà di Giurisprudenza nel 14 e 15 giugno 2007).

La concertazione oltre il diritto: prassi e consuetudini nel periodo 1992-2007

ABRESCIA, MICHELE
2008

Abstract

È possibile affermare che, nel nostro ordinamento costituzionale, la concertazione è giunta ad integrare i contenuti della costituzione materiale, intesa mortatianamente come l’insieme di quei fini e di quei valori su cui, in un dato momento storico, convergono le forze politiche prevalenti? Un punto di vista che può essere adottato per contribuire a rispondere a questo interrogativo, peraltro assai insidioso per le conseguenze cui può condurre, è offerto dalla ricognizione delle prassi poste in essere dagli attori della concertazione. Proprio la reciproca incidenza delle dinamiche politiche e costituzionali con le prassi concertative dimostra che, pur senza addentrarsi nella questione relativa alla perdurante attualità della dottrina della costituzione materiale64, i protagonisti del dialogo sociale rientrano pienamente, perlomeno nel periodo considerato, tra quelle forze prevalenti in grado di contribuire ad individuare i fini e i valori verso i quali indirizzare l’azione degli organi previsti dalla Costituzione formale. Ciò però, si badi bene, non deve condurre l’osservatore di queste prassi a trarre indebite conclusioni, utilizzando in modo improprio e paradossale la stessa teorica della costituzione materiale. Essa infatti, pensata principalmente per individuare l’origine storico-giuridica della Costituzione e l’ordinamento costituzionale effettivamente vigente nelle fasi di transizione costituzionale, non può essere utilizzata per giustificare illegittime violazioni di singole norme della Costituzione formale-vigente, come se le due concezioni potessero essere contrapposte a supporto di revisioni implicite o di tendenziose interpretazioni evolutive, rovesciando arbitrariamente il rapporto tra essere e dover essere. La constatazione delle incisioni fattuali sui meccanismi di formazione dell’indirizzo politico sposta quindi agevolmente il problema oltre la questione della riconduzione di tali prassi al testo vigente della Costituzione, ponendo al centro dell’analisi la verifica sul rispetto dei meccanismi di rappresentanza. È innegabile infatti che ogniqualvolta solo alcune rappresentanze degli interessi hanno accesso immediato ai circuiti della rappresentanza politica prevale la soddisfazione degli interessi particolari su quelli generali, ponendo una linea di confine tra gli inclusi (alcune categorie di pensionati, i lavoratori tipici iscritti al sindacato, la grande impresa), che beneficiano dei contenuti della contrattazione che precede la concertazione, e gli esclusi (i disoccupati, i lavoratori atipici o precari, le giovani generazioni, gli utenti, le piccole imprese), destinatari passivi dei provvedimenti generali (leggi finanziarie, decreti-legge e norme collegate) che quegli accordi recepiscono. L’«asimmetria tra le rappresentanze degli interessi» rischia infatti di concedere meccanismi di rappresentanza e «poteri di veto» non previsti in Costituzione.
2008
La prassi degli organi costituzionali
244
267
La concertazione oltre il diritto: prassi e consuetudini nel periodo 1992-2007 / Abrescia M.. - STAMPA. - (2008), pp. 244-267. (Intervento presentato al convegno La prassi degli organi costituzionali tenutosi a Bologna, Facoltà di Giurisprudenza nel 14 e 15 giugno 2007).
Abrescia M.
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