Nel saggio, che trae spunto da un recente intervento della giurisprudenza, si approfondisce il tema della liquidazione dei danni c.dd. non patrimoniali in ipotesi di gravi offese a diritti fondamentali della persona: è vero e proprio risarcimento o sanzione? Questo il problema indagato nelle pieghe dell'articolo.
Nel dirimere controversie alimentate da condotte gravemente antisociali, i giudici civili potrebbero accantonare la tradizionale ritrosia all’esercizio esplicito dei poteri sanzionatori attribuiti loro dalla legge. La Terza Sezione della Corte di cassazione, con sent. n. 1126 del 22 gennaio 2015, ha sostenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale deve riflettere (anche) la «gravità dell’offesa», da intendersi non già come intensità della sofferenza (soggettiva) ma come (oggettiva) intollerabilità giuridica del fatto illecito. Un’apertura così netta alla sanzione civile, benché non sorretta da motivazioni limpidissime, agita vecchie questioni in seno all’illecito aquiliano e ne solleva di nuove: su tutte, se il rimedio sia azionabile anche in assenza di danni-conseguenza e quali siano i parametri adatti a conferire oggettivo rilievo alla distanza dal limite del giuridicamente tollerabile.
Quarta, F. (2015). Diritti inviolabili, gravità dell’offesa e rimedi civilistici. DANNO E RESPONSABILITÀ, 5, 511-519.
Diritti inviolabili, gravità dell’offesa e rimedi civilistici
QUARTA, FRANCESCO
2015
Abstract
Nel dirimere controversie alimentate da condotte gravemente antisociali, i giudici civili potrebbero accantonare la tradizionale ritrosia all’esercizio esplicito dei poteri sanzionatori attribuiti loro dalla legge. La Terza Sezione della Corte di cassazione, con sent. n. 1126 del 22 gennaio 2015, ha sostenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale deve riflettere (anche) la «gravità dell’offesa», da intendersi non già come intensità della sofferenza (soggettiva) ma come (oggettiva) intollerabilità giuridica del fatto illecito. Un’apertura così netta alla sanzione civile, benché non sorretta da motivazioni limpidissime, agita vecchie questioni in seno all’illecito aquiliano e ne solleva di nuove: su tutte, se il rimedio sia azionabile anche in assenza di danni-conseguenza e quali siano i parametri adatti a conferire oggettivo rilievo alla distanza dal limite del giuridicamente tollerabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.