Il contributo ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (Corte Edu) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) in una serie di settori rilevanti relativi alla tutela dei cittadini di Stati terzi. Il contributo della Corte Edu è in particolare analizzato con riferimento al divieto di allontanamento e al rispetto del principio di non-refoulement (sia per ragioni collegate al rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti nei Paesi terzi di reinvio sia per ragioni di tutela del diritto alla vita privata e familiare), mentre il contributo della Corte di giustizia è in particolare considerato con riferimento alle politiche in materia di ingresso e soggiorno, divieto di discriminazione, protezione internazionale e godimento dei diritti sociali.
Balboni, M., Danisi, C. (2014). Rassegna di giurisprudenza europea (periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2014). DIRITTO IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, XVI(3-4), 154-175 [10.3280/DIRI2014-003010].
Rassegna di giurisprudenza europea (periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2014)
BALBONI, MARCO;DANISI, CARMELO
2014
Abstract
Il contributo ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (Corte Edu) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) in una serie di settori rilevanti relativi alla tutela dei cittadini di Stati terzi. Il contributo della Corte Edu è in particolare analizzato con riferimento al divieto di allontanamento e al rispetto del principio di non-refoulement (sia per ragioni collegate al rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti nei Paesi terzi di reinvio sia per ragioni di tutela del diritto alla vita privata e familiare), mentre il contributo della Corte di giustizia è in particolare considerato con riferimento alle politiche in materia di ingresso e soggiorno, divieto di discriminazione, protezione internazionale e godimento dei diritti sociali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.