Tratto caratteristico delle fondazioni è lo scopo ideale, ossia il fine di utilità generale che, mediante la costituzione di tale ente, s’intende perseguire. Sul piano tributario tale tratto caratteristico delle fondazioni riceve specifico e puntuale riconoscimento, ancorché con taluni importanti distinguo. Le fondazioni sono, infatti, annoverate tradizionalmente tra i soggetti ammessi a beneficiare dei peculiari regimi agevolativi di vantaggio previsti per promuovere l’iniziativa privata nella cura di interessi generali in settori socialmente sensibili. Sennonché, l’accesso ai suddetti regimi non è mai incondizionato, dal momento che, per una precisa scelta di sistema, è escluso, in via di massima, ogni automatismo tra forma giuridica soggettiva e regime fiscale applicabile: è l’attività esercitata (commerciale o meno), comunque, il criterio discriminante, almeno ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. La tendenziale irrilevanza dei fini trova però un importante correttivo nell’esplicita previsione di regimi agevolativi mirati a promuovere date attività volte al perseguimento di finalità di interesse generale. Vengono in considerazione le agevolazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601/73; il regime Onlus; le agevolazioni in tema d’imposta di successione. E si tratta di regimi agevolativi che trovano, proprio nelle fondazioni, destinatari naturali. Ma, proprio nel momento in cui quei regimi agevolativi si prestano ad essere applicati anche alle fondazioni, ecco che si delinea la potenziale incompatibilità di quelle discipline con il generale divieto di aiuti di Stato, di cui all’art. 87 del Trattato Ce. Ciò, dal momento che le fondazioni possono svolgere attività di impresa. Ebbene, nella misura in cui ciò si verifica - e sebbene l’attività di impresa resti qui strumentale e servente al fine di pubblico interesse - le agevolazioni fiscali alle fondazioni rischiano di restare incompatibili con il diritto comunitario.

Profili fiscali delle fondazioni e servizi alla persona / A. Carinci. - STAMPA. - (2007), pp. 405-416. (Intervento presentato al convegno Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto tenutosi a Ravenna nel 4-6 maggio 2006).

Profili fiscali delle fondazioni e servizi alla persona

CARINCI, ANDREA
2007

Abstract

Tratto caratteristico delle fondazioni è lo scopo ideale, ossia il fine di utilità generale che, mediante la costituzione di tale ente, s’intende perseguire. Sul piano tributario tale tratto caratteristico delle fondazioni riceve specifico e puntuale riconoscimento, ancorché con taluni importanti distinguo. Le fondazioni sono, infatti, annoverate tradizionalmente tra i soggetti ammessi a beneficiare dei peculiari regimi agevolativi di vantaggio previsti per promuovere l’iniziativa privata nella cura di interessi generali in settori socialmente sensibili. Sennonché, l’accesso ai suddetti regimi non è mai incondizionato, dal momento che, per una precisa scelta di sistema, è escluso, in via di massima, ogni automatismo tra forma giuridica soggettiva e regime fiscale applicabile: è l’attività esercitata (commerciale o meno), comunque, il criterio discriminante, almeno ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. La tendenziale irrilevanza dei fini trova però un importante correttivo nell’esplicita previsione di regimi agevolativi mirati a promuovere date attività volte al perseguimento di finalità di interesse generale. Vengono in considerazione le agevolazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601/73; il regime Onlus; le agevolazioni in tema d’imposta di successione. E si tratta di regimi agevolativi che trovano, proprio nelle fondazioni, destinatari naturali. Ma, proprio nel momento in cui quei regimi agevolativi si prestano ad essere applicati anche alle fondazioni, ecco che si delinea la potenziale incompatibilità di quelle discipline con il generale divieto di aiuti di Stato, di cui all’art. 87 del Trattato Ce. Ciò, dal momento che le fondazioni possono svolgere attività di impresa. Ebbene, nella misura in cui ciò si verifica - e sebbene l’attività di impresa resti qui strumentale e servente al fine di pubblico interesse - le agevolazioni fiscali alle fondazioni rischiano di restare incompatibili con il diritto comunitario.
2007
Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto
405
416
Profili fiscali delle fondazioni e servizi alla persona / A. Carinci. - STAMPA. - (2007), pp. 405-416. (Intervento presentato al convegno Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto tenutosi a Ravenna nel 4-6 maggio 2006).
A. Carinci
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