Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n o 1521, recependo direttive europee, rappresenta nel nostro paese la disciplina generale di tutela delle acque. Disciplina infatti la tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento attraverso l'individuazione di una serie di obiettivi, tra cui compare anche quello di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica (art. 1, comma 1, lettera c). Tale decreto considera il risparmio e il riutilizzo delle acque reflue gli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica: presupposto necessario per il raggiungimento del generale obiettivo di tutela. Ne incentiva quindi fortemente la diffusione, prevedendo ne l'inserimento nel Piano di Tutela, ovvero nel documento col quale sono definite e trovano applicazione le misure indicate per il conseguimento degli obiettivi dichiarati e spinge le Regioni ad adottare norme e misure che favoriscano il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate. L'Allegato 5 a tale Decreto definisce i limiti di emissione delle acque reflue depurate relativamente ai parametri chimici con due differenti tabelle, la Tabella 3 relativa agli scarichi in acque superficiali e la Tabella 4 relativa agli scarichi su suolo. E' solo nel 2003 che viene pubblicato il Decreto Ministeriale n 0185 recante Norme Tecniche per il riutilizzo delle acque reflue depurate, contenente a sua volta una tabella dei limiti per alcuni parametri fisici, chimici e microbiologici che devono possedere le acque reflue per un possibile riutilizzo. Si intende riflettere, nel caso specifico di riutilizzo a fini irrigui, sulle differenze mostrate da questi documenti legislativi e le contraddizioni che derivano nei limiti per alcuni parametri (per esempio tra lo scarico su suolo del D. Igs. 152/99 e il riutilizzo dei reflui previsto dal D.M. 185/2003) e dall'altro addurre alcune osservazioni sulla definizione dei limiti stessi, che si sono mostrati non solo difficili da rilevare, per le bassissime concentrazioni, con una metodologia analitica prevista nei Metodi ufficiali di analisi ma anche tali da escludere, per esempio, i reflui prodotti in impianti di livello depurativo avanzato con bacini di stoccaggio finali.
G. Vianello, N. Zamboni (2006). LA NORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN AGRICOLTURA. ROMA : CRA - Istituto Sperimentale per la Nutrizione dell.
LA NORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE IN AGRICOLTURA
VIANELLO, GILMO;ZAMBONI, NICOLETTA
2006
Abstract
Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n o 1521, recependo direttive europee, rappresenta nel nostro paese la disciplina generale di tutela delle acque. Disciplina infatti la tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento attraverso l'individuazione di una serie di obiettivi, tra cui compare anche quello di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica (art. 1, comma 1, lettera c). Tale decreto considera il risparmio e il riutilizzo delle acque reflue gli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica: presupposto necessario per il raggiungimento del generale obiettivo di tutela. Ne incentiva quindi fortemente la diffusione, prevedendo ne l'inserimento nel Piano di Tutela, ovvero nel documento col quale sono definite e trovano applicazione le misure indicate per il conseguimento degli obiettivi dichiarati e spinge le Regioni ad adottare norme e misure che favoriscano il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate. L'Allegato 5 a tale Decreto definisce i limiti di emissione delle acque reflue depurate relativamente ai parametri chimici con due differenti tabelle, la Tabella 3 relativa agli scarichi in acque superficiali e la Tabella 4 relativa agli scarichi su suolo. E' solo nel 2003 che viene pubblicato il Decreto Ministeriale n 0185 recante Norme Tecniche per il riutilizzo delle acque reflue depurate, contenente a sua volta una tabella dei limiti per alcuni parametri fisici, chimici e microbiologici che devono possedere le acque reflue per un possibile riutilizzo. Si intende riflettere, nel caso specifico di riutilizzo a fini irrigui, sulle differenze mostrate da questi documenti legislativi e le contraddizioni che derivano nei limiti per alcuni parametri (per esempio tra lo scarico su suolo del D. Igs. 152/99 e il riutilizzo dei reflui previsto dal D.M. 185/2003) e dall'altro addurre alcune osservazioni sulla definizione dei limiti stessi, che si sono mostrati non solo difficili da rilevare, per le bassissime concentrazioni, con una metodologia analitica prevista nei Metodi ufficiali di analisi ma anche tali da escludere, per esempio, i reflui prodotti in impianti di livello depurativo avanzato con bacini di stoccaggio finali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.