Il lavoro, partendo dal problema della assenza del potere dello Stato nella giustizia penale internazionale, cerca di coglierne le conseguenze sul piano del processo penale. A tal proposito, trascurandosi i problemi legati all’effettività, e limitando l’analisi alla sola Corte penale internazionale, si focalizza l’attenzione sul tentativo di dare vita ad un tipo di processo penale sui generis, rappresentanza e sintesi innovativa delle diverse tradizioni giuridiche esistenti. In poche parole, senza Stato significa, tra le altre cose, slegato dalle culture giuridiche nazionali. Se in alcuni passaggi l’opera sincretistica sembra riuscita e mostra tratti di decisa originalità – si pensi al controllo sull’esercizio dell’azione penale – in altri le ambiguità non sono risolte dalle disposizioni positive. Ci si trova, pertanto, in diversi snodi nevralgici del procedimento, davanti a soluzioni compromissorie di carattere vago od elastico, con le quali si finisce per delegare al giudice il compito di sciogliere le riserve, attribuendo identità e coerenza al sistema. Simile scelta metodologica non è scevra di rischi, tra i quali emergono, in particolare, quello concernente l’eccessivo potere attribuito all’organo giudicante e quello di un predominio di fatto del Prosecutor sull’imputato, grazie alla possibilità di veicolare nel giudizio il materiale probatorio raccolto nelle indagini.
Caianiello M. (2008). Un processo penale senza modelli di riferimento?. IUS17, 1, 137-145.
Un processo penale senza modelli di riferimento?
CAIANIELLO, MICHELE
2008
Abstract
Il lavoro, partendo dal problema della assenza del potere dello Stato nella giustizia penale internazionale, cerca di coglierne le conseguenze sul piano del processo penale. A tal proposito, trascurandosi i problemi legati all’effettività, e limitando l’analisi alla sola Corte penale internazionale, si focalizza l’attenzione sul tentativo di dare vita ad un tipo di processo penale sui generis, rappresentanza e sintesi innovativa delle diverse tradizioni giuridiche esistenti. In poche parole, senza Stato significa, tra le altre cose, slegato dalle culture giuridiche nazionali. Se in alcuni passaggi l’opera sincretistica sembra riuscita e mostra tratti di decisa originalità – si pensi al controllo sull’esercizio dell’azione penale – in altri le ambiguità non sono risolte dalle disposizioni positive. Ci si trova, pertanto, in diversi snodi nevralgici del procedimento, davanti a soluzioni compromissorie di carattere vago od elastico, con le quali si finisce per delegare al giudice il compito di sciogliere le riserve, attribuendo identità e coerenza al sistema. Simile scelta metodologica non è scevra di rischi, tra i quali emergono, in particolare, quello concernente l’eccessivo potere attribuito all’organo giudicante e quello di un predominio di fatto del Prosecutor sull’imputato, grazie alla possibilità di veicolare nel giudizio il materiale probatorio raccolto nelle indagini.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.