Una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell’incompatibilità a testimoniare fissata per il difensore che abbia svolto indagini fornisce lo spunto per alcune riflessioni sull’istituto. L’Autore si sofferma soprattutto sulla ratio e sull’estensione del divieto e, in aderenza al Tribunale di Verona, sostiene che la proibizione non riguardi qualsiasi testimonianza ma solo quella che verte sull’atto investigativo compiuto. Resta però problematico ricostruire i rapporti tra le figure di testimone e di difensore “in generale”, cioè a prescindere dall’eventualità che quest’ultimo abbia indagato: non è chiaro, infatti, se in tal caso il patrocinatore possa deporre e conservare l’incarico; l’Autore illustra le esigenze ed i valori che possono orientare nell’una o nell’altra direzione.
A. Camon (2006). Le nuove regole sulla testimonianza del difensore al vaglio della giurisprudenza. CASSAZIONE PENALE, 11, 3794-3799.
Le nuove regole sulla testimonianza del difensore al vaglio della giurisprudenza
CAMON, ALBERTO
2006
Abstract
Una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell’incompatibilità a testimoniare fissata per il difensore che abbia svolto indagini fornisce lo spunto per alcune riflessioni sull’istituto. L’Autore si sofferma soprattutto sulla ratio e sull’estensione del divieto e, in aderenza al Tribunale di Verona, sostiene che la proibizione non riguardi qualsiasi testimonianza ma solo quella che verte sull’atto investigativo compiuto. Resta però problematico ricostruire i rapporti tra le figure di testimone e di difensore “in generale”, cioè a prescindere dall’eventualità che quest’ultimo abbia indagato: non è chiaro, infatti, se in tal caso il patrocinatore possa deporre e conservare l’incarico; l’Autore illustra le esigenze ed i valori che possono orientare nell’una o nell’altra direzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


