Lo studio analizza gli effetti della Direttiva 2002/47/CE che disciplina i contratti di garanzia finanziaria, introducendo regole e principi mutuati dall’esperienza giuridica propria di altri Paesi, che hanno comportato deroghe, anche assai significative, all’operatività di istituti tradizionali del diritto civile italiano. Tale fenomeno ha quindi testimoniato l’importanza della cd. circolazione dei modelli, tema di punta delle analisi comparatistiche, che trova la sua espressione paradigmatica proprio nell’era odierna, connotata dalla globalizzazione del mercato e degli scambi commerciali. Nell’ambito di tale perimetro, un ruolo predominante è stato svolto proprio dal concetto di “ragionevolezza commerciale” che, maturato negli ordinamenti di common law, dapprima inglese e quindi statunitense, è divenuto, con l’emanazione dello Uniform Commercial Code, la chiave di volta della disciplina dei rapporti di debito-credito e delle regole a tutela del creditore nelle ipotesi di inadempimento – effettivo o potenziale – del debitore e/o di insolvenza di quest’ultimo. In uno scenario economico quale quello recente, caratterizzato dal protrarsi di una crisi economico-finanziaria che ha interessato il mercato mondiale (e che ha evidenziato il cd. rischio sistemico derivante dal pericolo che una situazione di crisi originata in un dato contesto giuridico-economico si propaghi ad altre realtà nazionali e non) la previsione di strumenti efficaci di tutela del credito rappresenta un valore aggiunto vieppiù enfatizzato dalle indicazioni provenienti dalle Istituzioni internazionali chiamate a vigilare su tali fenomeni. Ciò comporta, da un lato, la necessità di adeguare le tradizionali regole a presidio dei meccanismi di escussione del credito, rendendo questi ultimi più celeri e meno formalistici ma, dall’altro, impone di tutelare il debitore da eventuali “abusi” nell’utilizzo di siffatti strumenti. Il punto di equilibrio raggiunto negli ordinamenti di common law è stato quello di prevedere la “ragionevolezza commerciale” quale criterio di correttezza e, quindi, quale parametro cui il creditore o il terzo beneficiario della garanzia dovranno improntare la propria condotta nell’escussione della garanzia prestata. Tale criterio è stato quindi recepito e fatto proprio dalle Istituzioni comunitarie nell’ambito della Direttiva 2002/47/CE in tema di contratti di garanzia finanziaria. A tal fine, lo studio condotto ha analizzato la nozione ed il funzionamento del principio di ragionevolezza commerciale nell’ambito della famiglia di origine di tale istituto (approfondendone i risvolti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali nell’ordinamento statunitense, australiano e neozelandese) per poi passare ad analizzare gli effetti della Direttiva di cui sopra nell’ordinamento inglese (anch’esso espressione della famiglia di common law) e in quello italiano (quale ordinamento paradigma della famiglia di civil law), soprattutto in considerazione delle scelte operate dal legislatore italiano nella redazione del testo del Decreto Legislativo 170/2004.
Laura M. Franciosi (2012). Commercial Reasonableness in Financial Collateral Contracts: a Comparative Overview. UNIFORM LAW REVIEW, XVII, 483-495.
Commercial Reasonableness in Financial Collateral Contracts: a Comparative Overview
FRANCIOSI, LAURA MARIA
2012
Abstract
Lo studio analizza gli effetti della Direttiva 2002/47/CE che disciplina i contratti di garanzia finanziaria, introducendo regole e principi mutuati dall’esperienza giuridica propria di altri Paesi, che hanno comportato deroghe, anche assai significative, all’operatività di istituti tradizionali del diritto civile italiano. Tale fenomeno ha quindi testimoniato l’importanza della cd. circolazione dei modelli, tema di punta delle analisi comparatistiche, che trova la sua espressione paradigmatica proprio nell’era odierna, connotata dalla globalizzazione del mercato e degli scambi commerciali. Nell’ambito di tale perimetro, un ruolo predominante è stato svolto proprio dal concetto di “ragionevolezza commerciale” che, maturato negli ordinamenti di common law, dapprima inglese e quindi statunitense, è divenuto, con l’emanazione dello Uniform Commercial Code, la chiave di volta della disciplina dei rapporti di debito-credito e delle regole a tutela del creditore nelle ipotesi di inadempimento – effettivo o potenziale – del debitore e/o di insolvenza di quest’ultimo. In uno scenario economico quale quello recente, caratterizzato dal protrarsi di una crisi economico-finanziaria che ha interessato il mercato mondiale (e che ha evidenziato il cd. rischio sistemico derivante dal pericolo che una situazione di crisi originata in un dato contesto giuridico-economico si propaghi ad altre realtà nazionali e non) la previsione di strumenti efficaci di tutela del credito rappresenta un valore aggiunto vieppiù enfatizzato dalle indicazioni provenienti dalle Istituzioni internazionali chiamate a vigilare su tali fenomeni. Ciò comporta, da un lato, la necessità di adeguare le tradizionali regole a presidio dei meccanismi di escussione del credito, rendendo questi ultimi più celeri e meno formalistici ma, dall’altro, impone di tutelare il debitore da eventuali “abusi” nell’utilizzo di siffatti strumenti. Il punto di equilibrio raggiunto negli ordinamenti di common law è stato quello di prevedere la “ragionevolezza commerciale” quale criterio di correttezza e, quindi, quale parametro cui il creditore o il terzo beneficiario della garanzia dovranno improntare la propria condotta nell’escussione della garanzia prestata. Tale criterio è stato quindi recepito e fatto proprio dalle Istituzioni comunitarie nell’ambito della Direttiva 2002/47/CE in tema di contratti di garanzia finanziaria. A tal fine, lo studio condotto ha analizzato la nozione ed il funzionamento del principio di ragionevolezza commerciale nell’ambito della famiglia di origine di tale istituto (approfondendone i risvolti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali nell’ordinamento statunitense, australiano e neozelandese) per poi passare ad analizzare gli effetti della Direttiva di cui sopra nell’ordinamento inglese (anch’esso espressione della famiglia di common law) e in quello italiano (quale ordinamento paradigma della famiglia di civil law), soprattutto in considerazione delle scelte operate dal legislatore italiano nella redazione del testo del Decreto Legislativo 170/2004.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.