La lesione di un bene giuridico può essere penalmente attribuita soltanto a condizione della rimproverabilità del suo autore, anche nel caso in cui il fatto tipico derivi dall’inosservanza di obblighi non imposti direttamente dalla legge, bensì trasferiti ad un nuovo soggetto delegato ad adempierli. La delega di funzioni con la quale l’imprenditore distribuisce ruoli e compiti costituisce un atto discrezionale che deve rispondere a canoni di buona organizzazione dell’impresa. All’interno delle organizzazioni complesse, tuttavia, aumentano le difficoltà di ricondurre eventi lesivi alla condotta di determinati soggetti in quanto l’individuazione delle responsabilità è condizionata dalle contrapposte esigenze di non far slittare verso il basso la responsabilità penale e di non violare il principio di personalità della responsabilità penale, chiamando l’imprenditore a rispondere per una mera responsabilità da posizione. Ritenere che l’espressa previsione della forma scritta tra gli elementi della delega di funzione sia imprescindibile condizione di validità e, conseguentemente, di efficacia liberatoria per il datore di lavoro solleva delle perplessità di ordine generale e particolare superabili, rispettivamente, in considerazione dell’autonomia del diritto penale e dell’irrinunciabile esigenza dell’addebito con il coefficiente minimo della colpa.
Pietro sorbello (2010). Delega di funzioni e sicurezza sul lavoro: brevi considerazioni tra prescritta formalità ed imprescindibile effettività. L'INDICE PENALE, 2, 636-661.
Delega di funzioni e sicurezza sul lavoro: brevi considerazioni tra prescritta formalità ed imprescindibile effettività.
SORBELLO, PIETRO
2010
Abstract
La lesione di un bene giuridico può essere penalmente attribuita soltanto a condizione della rimproverabilità del suo autore, anche nel caso in cui il fatto tipico derivi dall’inosservanza di obblighi non imposti direttamente dalla legge, bensì trasferiti ad un nuovo soggetto delegato ad adempierli. La delega di funzioni con la quale l’imprenditore distribuisce ruoli e compiti costituisce un atto discrezionale che deve rispondere a canoni di buona organizzazione dell’impresa. All’interno delle organizzazioni complesse, tuttavia, aumentano le difficoltà di ricondurre eventi lesivi alla condotta di determinati soggetti in quanto l’individuazione delle responsabilità è condizionata dalle contrapposte esigenze di non far slittare verso il basso la responsabilità penale e di non violare il principio di personalità della responsabilità penale, chiamando l’imprenditore a rispondere per una mera responsabilità da posizione. Ritenere che l’espressa previsione della forma scritta tra gli elementi della delega di funzione sia imprescindibile condizione di validità e, conseguentemente, di efficacia liberatoria per il datore di lavoro solleva delle perplessità di ordine generale e particolare superabili, rispettivamente, in considerazione dell’autonomia del diritto penale e dell’irrinunciabile esigenza dell’addebito con il coefficiente minimo della colpa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.