L’articolo pone il problema di individuare il soggetto responsabile del reato, quando si è di fronte a strutture organizzative aziendali complesse. La delega di funzioni complica ancora di più la situazione soprattutto se ci si chiede se la responsabilità ricade in capo a chi riveste la posizione di garanzia o passa in capo al delegato. Per risolvere il quesito si richiamano le nozioni di reato omissivo improprio e i contenuti delle teorie formale e contenutistico funzionale, nonché la definizione di posizione di garanzia. In particolare, si evince che la delega di funzione è una figura di posizione di garanzia derivata le cui problematiche maggiori riguardano il rapporto con l’autonomia privata, la considerazione sul soggetto che svolge di fatto la funzione e la questione della culpa in vigilando. Nello specifico l’autore pone l’accento sull’imprenditore quale garante della privacy e ne riconosce una posizione di garanzia, in quanto riveste un obbligo non solo di controllo ma anche di protezione dal momento in cui viene manifestato il consenso al trattamento dei dati personali secondo la l. 196/2003. La designazione da parte dello stesso di un responsabile del trattamento può avvenire solo in base a condizioni minime, ma ciò non lo esime da responsabilità penali proprie, in quanto gli si affianca solo un altro soggetto, salvo il caso di una non corretta valutazione.
Pietro Sorbello (2007). Privacy e posizione di garanzia: natura ed efficacia, eventualmente liberatoria, della designazione del responsabile del trattamento. L'INDICE PENALE, 2, 653-670.
Privacy e posizione di garanzia: natura ed efficacia, eventualmente liberatoria, della designazione del responsabile del trattamento.
SORBELLO, PIETRO
2007
Abstract
L’articolo pone il problema di individuare il soggetto responsabile del reato, quando si è di fronte a strutture organizzative aziendali complesse. La delega di funzioni complica ancora di più la situazione soprattutto se ci si chiede se la responsabilità ricade in capo a chi riveste la posizione di garanzia o passa in capo al delegato. Per risolvere il quesito si richiamano le nozioni di reato omissivo improprio e i contenuti delle teorie formale e contenutistico funzionale, nonché la definizione di posizione di garanzia. In particolare, si evince che la delega di funzione è una figura di posizione di garanzia derivata le cui problematiche maggiori riguardano il rapporto con l’autonomia privata, la considerazione sul soggetto che svolge di fatto la funzione e la questione della culpa in vigilando. Nello specifico l’autore pone l’accento sull’imprenditore quale garante della privacy e ne riconosce una posizione di garanzia, in quanto riveste un obbligo non solo di controllo ma anche di protezione dal momento in cui viene manifestato il consenso al trattamento dei dati personali secondo la l. 196/2003. La designazione da parte dello stesso di un responsabile del trattamento può avvenire solo in base a condizioni minime, ma ciò non lo esime da responsabilità penali proprie, in quanto gli si affianca solo un altro soggetto, salvo il caso di una non corretta valutazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.