Per il suo essere maggiormente caratterizzata da simbolismo, instabilità e contingenza, la legislazione penale in materia economica è quella meno rispondente alla vocazione metastorica del sistema penale. Tali caratteri si rinvengono particolarmente nell’illecito penale amministrativo di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (così come riformulati con la legge 62/2005 di attuazione della direttiva comunitaria sul market abuse), espressione di un irrazionale cumulo sanzionatorio fondato sull’idea che punire due volte sia doppiamente dissuasivo. Se la prevenzione generale dipende più che dal livello di severità delle sanzioni minacciate, dalla certezza e prontezza della loro effettiva applicazione, la scelta della tipologia di sanzione da comminare ai “comportamenti economici deviati” non è necessariamente vincolata al diritto penale, perchè una pena ineffettiva non garantisce alcun presidio all’oggettività giuridica tutelata. Conformemente ai tentativi di razionalizzare il sistema penale in chiave deflazionistica, nella più ampia prospettiva di un diritto sanzionatorio dell’economia appare interessante verificare se la depenalizzazione del market abuse e la residua rilevanza amministrativa sia non solo possibile ma anche conveniente in termini di efficacia generalpreventiva.
Pietro Sorbello (2008). Economia e sanzione: il (possibile) disimpegno della pena in materia di market abuse. L'INDICE PENALE, 2, 565-598.
Economia e sanzione: il (possibile) disimpegno della pena in materia di market abuse
SORBELLO, PIETRO
2008
Abstract
Per il suo essere maggiormente caratterizzata da simbolismo, instabilità e contingenza, la legislazione penale in materia economica è quella meno rispondente alla vocazione metastorica del sistema penale. Tali caratteri si rinvengono particolarmente nell’illecito penale amministrativo di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (così come riformulati con la legge 62/2005 di attuazione della direttiva comunitaria sul market abuse), espressione di un irrazionale cumulo sanzionatorio fondato sull’idea che punire due volte sia doppiamente dissuasivo. Se la prevenzione generale dipende più che dal livello di severità delle sanzioni minacciate, dalla certezza e prontezza della loro effettiva applicazione, la scelta della tipologia di sanzione da comminare ai “comportamenti economici deviati” non è necessariamente vincolata al diritto penale, perchè una pena ineffettiva non garantisce alcun presidio all’oggettività giuridica tutelata. Conformemente ai tentativi di razionalizzare il sistema penale in chiave deflazionistica, nella più ampia prospettiva di un diritto sanzionatorio dell’economia appare interessante verificare se la depenalizzazione del market abuse e la residua rilevanza amministrativa sia non solo possibile ma anche conveniente in termini di efficacia generalpreventiva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.