Nonostante l’attuazione dello stato unico di figlio, anche dopo il d.lgs. n. 154/2013 perdura la differenziazione delle modalità di acquisizione dello stato e di formazione del relativo titolo, a seconda della sussistenza o meno del legame matrimoniale tra i genitori. Conseguentemente, anche le azioni di stato non sono state unificate; tuttavia, il legislatore ha apportato rilevanti modificazioni a profili specifici, primi fra tutti quelli relativi ai termini per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità e per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
M. Sesta (2014). Le azioni di stato dopo il decreto legislativo n. 154/2013. RASSEGNA FORENSE, 2, 327-344.
Le azioni di stato dopo il decreto legislativo n. 154/2013
SESTA, MICHELE
2014
Abstract
Nonostante l’attuazione dello stato unico di figlio, anche dopo il d.lgs. n. 154/2013 perdura la differenziazione delle modalità di acquisizione dello stato e di formazione del relativo titolo, a seconda della sussistenza o meno del legame matrimoniale tra i genitori. Conseguentemente, anche le azioni di stato non sono state unificate; tuttavia, il legislatore ha apportato rilevanti modificazioni a profili specifici, primi fra tutti quelli relativi ai termini per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità e per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


