Il Tribunale per i minorenni di Milano si pronuncia sul dibattuto problema della disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale sui figli naturali. Il Collegio, discostandosi da una recente pronuncia della Corte di cassazione ed accogliendo le critiche sollevate da parte della dottrina, afferma che l'art. 317 bis, comma 2, c.c. non sia stato tacitamente parzialmente abrogato per effetto della l. n. 54/2006 e che pertanto nell'ipotesi di genitori naturali che abbiano riconosciuto il figlio ma che non siano conviventi, l'esercizio della potestà spetti a quello che convive col figlio.

Per l'esercizio comune della potestà dei genitori naturali occorre la convivenza.

SESTA, MICHELE
2012

Abstract

Il Tribunale per i minorenni di Milano si pronuncia sul dibattuto problema della disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale sui figli naturali. Il Collegio, discostandosi da una recente pronuncia della Corte di cassazione ed accogliendo le critiche sollevate da parte della dottrina, afferma che l'art. 317 bis, comma 2, c.c. non sia stato tacitamente parzialmente abrogato per effetto della l. n. 54/2006 e che pertanto nell'ipotesi di genitori naturali che abbiano riconosciuto il figlio ma che non siano conviventi, l'esercizio della potestà spetti a quello che convive col figlio.
2012
M. Sesta
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