Il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa all’incostituzionalità del “diritto vivente” formatosi in materia di assegno divorzile soprattutto con riferimento al “dogma del tenore di vita” come criterio per decidere riguardo all’attribuzione ed alla misura del mantenimento richiesto dalla parte economicamente debole, assumendo che esso risulterebbe anacronistico in quanto riferito “ad una gerarchia di valori non più adeguati alla contemporanea legalità costituzionale”. Le argomentazioni addotte, pur risultando solo in parte condivisibili, meritano attenta considerazione, soprattutto laddove inducono ad una riflessione sull’opportunità di valorizzare il principio della autoresponsabilità del richiedente e sulla necessità di limitare la tutela offerta al coniuge economicamente debole al termine di matrimoni di breve durata e nei quali non si riscontrino esigenze di cura di figli non autosufficienti
Enrico Al Mureden (2014). IL PARAMETRO DEL TENORE DI VITA CONIUGALE NEL “DIRITTO VIVENTE” IN MATERIA DI ASSEGNO DIVORZILE TRA PERSISTENTE VALIDITÀ, DUBBI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ED ESIGENZE DI REVISIONE. FAMIGLIA E DIRITTO, 7(7), 690-703.
IL PARAMETRO DEL TENORE DI VITA CONIUGALE NEL “DIRITTO VIVENTE” IN MATERIA DI ASSEGNO DIVORZILE TRA PERSISTENTE VALIDITÀ, DUBBI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ED ESIGENZE DI REVISIONE
AL MUREDEN, ENRICO
2014
Abstract
Il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa all’incostituzionalità del “diritto vivente” formatosi in materia di assegno divorzile soprattutto con riferimento al “dogma del tenore di vita” come criterio per decidere riguardo all’attribuzione ed alla misura del mantenimento richiesto dalla parte economicamente debole, assumendo che esso risulterebbe anacronistico in quanto riferito “ad una gerarchia di valori non più adeguati alla contemporanea legalità costituzionale”. Le argomentazioni addotte, pur risultando solo in parte condivisibili, meritano attenta considerazione, soprattutto laddove inducono ad una riflessione sull’opportunità di valorizzare il principio della autoresponsabilità del richiedente e sulla necessità di limitare la tutela offerta al coniuge economicamente debole al termine di matrimoni di breve durata e nei quali non si riscontrino esigenze di cura di figli non autosufficientiI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.