Le piante possono migliorare la nutrizione, superare stati temporanei di stress biotici e abiotici attraverso l’assorbimento radicale o l’azione a livello della rizosfera di sostanze, ad esempio, umiche che possono migliorare la struttura e la consistenza degli apparati radicali. Anche gli apparati fogliari possono assorbire molecole organiche di piccole dimensioni come amminoacidi, peptidi a bassa massa molecolare che possono migliorare, favorire o regolare l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico. A queste azioni, di tipo ormono-simile (hormone-like), può essere attribuito il termine di “biostimolazione” e ai fertilizzanti che, oltre ad apportare elementi della fertilità, esplicano tali azioni accessorie “fertilizzanti ad azione biostimolante”. Il mercato offre numerosi prodotti che dichiarano “attività biostimolante”. La maggior parte dei quali attribuisce dette proprietà alla presenza di acidi umici, amminoacidi e peptidi. La normativa in materia aveva completamente trascurato questi prodotti, ma con il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” (G.U. n. 141 del 20 giugno 2006 – Suppl. Ord. n. 152), è stato finalmente colmato questo vuoto. Nell’Allegato 6 “Prodotti ad azione specifica” sono stati inseriti anche i “Biostimolanti”: “Prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico”. E’ opportuno ricordare che l’attività biostimolante non deve derivare dall’addizione di sostanze ad azione fitormonale (All. 6, comma 4.1). In altri termini, un fertilizzante con “attività biostimolante” deve contribuire positivamente al miglioramento della nutrizione e allo sviluppo delle specie vegetali, indipendentemente dalla presenza degli elementi nutritivi, con l’esclusione dei fitoregolatori, la cui presenza è vietata, e dei prodotti con dichiarata e specifica funzione fitosanitaria. Il riconoscimento di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 217/06, necessita di metodi di analisi ufficiali per la completa caratterizzazione fisico-chimica dei singoli prodotti, nonché per il controllo dell’attività biostimolante dichiarata, oltre che di prove agronomiche che ne provino l’efficacia in campo. Il corretto inserimento dei prodotti “biostimolanti” nella legislazione dei fertilizzanti è alla base per la massima tutela del consumatore e del produttore.

Ciavatta C., Cavani L. (2006). Problematiche per l’inserimento dei biostimolanti nella legislazione dei fertilizzanti..

Problematiche per l’inserimento dei biostimolanti nella legislazione dei fertilizzanti.

CIAVATTA, CLAUDIO;CAVANI, LUCIANO
2006

Abstract

Le piante possono migliorare la nutrizione, superare stati temporanei di stress biotici e abiotici attraverso l’assorbimento radicale o l’azione a livello della rizosfera di sostanze, ad esempio, umiche che possono migliorare la struttura e la consistenza degli apparati radicali. Anche gli apparati fogliari possono assorbire molecole organiche di piccole dimensioni come amminoacidi, peptidi a bassa massa molecolare che possono migliorare, favorire o regolare l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico. A queste azioni, di tipo ormono-simile (hormone-like), può essere attribuito il termine di “biostimolazione” e ai fertilizzanti che, oltre ad apportare elementi della fertilità, esplicano tali azioni accessorie “fertilizzanti ad azione biostimolante”. Il mercato offre numerosi prodotti che dichiarano “attività biostimolante”. La maggior parte dei quali attribuisce dette proprietà alla presenza di acidi umici, amminoacidi e peptidi. La normativa in materia aveva completamente trascurato questi prodotti, ma con il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” (G.U. n. 141 del 20 giugno 2006 – Suppl. Ord. n. 152), è stato finalmente colmato questo vuoto. Nell’Allegato 6 “Prodotti ad azione specifica” sono stati inseriti anche i “Biostimolanti”: “Prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico”. E’ opportuno ricordare che l’attività biostimolante non deve derivare dall’addizione di sostanze ad azione fitormonale (All. 6, comma 4.1). In altri termini, un fertilizzante con “attività biostimolante” deve contribuire positivamente al miglioramento della nutrizione e allo sviluppo delle specie vegetali, indipendentemente dalla presenza degli elementi nutritivi, con l’esclusione dei fitoregolatori, la cui presenza è vietata, e dei prodotti con dichiarata e specifica funzione fitosanitaria. Il riconoscimento di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 217/06, necessita di metodi di analisi ufficiali per la completa caratterizzazione fisico-chimica dei singoli prodotti, nonché per il controllo dell’attività biostimolante dichiarata, oltre che di prove agronomiche che ne provino l’efficacia in campo. Il corretto inserimento dei prodotti “biostimolanti” nella legislazione dei fertilizzanti è alla base per la massima tutela del consumatore e del produttore.
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Ciavatta C., Cavani L. (2006). Problematiche per l’inserimento dei biostimolanti nella legislazione dei fertilizzanti..
Ciavatta C.; Cavani L.
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