La Suprema Corte, con una decisione probabilmente destinata a divenire un leading case, conferma la pronuncia con la quale la Corte di appello di Brescia condannò l’INAIL a corrispondere una rendita per malattia professionale al dipendente di una società che aveva contratto una grave patologia a seguito di un intenso uso del telefono cellulare e del telefono cordless. L’accertamento di un nesso causale tra utilizzo intensivo del telefono cellulare e danni alla salute al fine di conseguire un’indennità previdenziale apre scenari di notevole interesse anche sotto il profilo della responsabilità del produttore. In particolare, una volta accertato che l’uso del prodotto ha concorso all’insorgere di una patologia, occorre chiedersi se sia configurabile un giudizio di responsabilità ex art. 114 ss. cod. cons. nei confronti di un produttore che abbia immesso sul mercato un bene conforme alle “norme tecniche” che disciplinano la sua costruzione, e quindi “sicuro”; se anche in caso di accertamento di una correlazione tra esposizione alle radiofrequenze emesse dal cellulare ed i danni alla salute dell’utilizzatore possa escludersi una responsabilità del produttore in ragione dell’esimente del rischio da sviluppo (art. 118, lett. e), cod. cons.); se – soprattutto in virtù del principio di precauzione - siano configurabili responsabilità del produttore per il mancato assolvimento di obblighi informativi volti a consentire un uso del cellulare privo di rischi; infine in che misura l’autoresponsabilità dell’utilizzatore possa costituire un fattore di esclusione o moderazione degli obblighi risarcitori gravanti sul produttore.

E. Al Mureden (2013). Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi. IL CORRIERE GIURIDICO, 3, 330-341.

Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi

AL MUREDEN, ENRICO
2013

Abstract

La Suprema Corte, con una decisione probabilmente destinata a divenire un leading case, conferma la pronuncia con la quale la Corte di appello di Brescia condannò l’INAIL a corrispondere una rendita per malattia professionale al dipendente di una società che aveva contratto una grave patologia a seguito di un intenso uso del telefono cellulare e del telefono cordless. L’accertamento di un nesso causale tra utilizzo intensivo del telefono cellulare e danni alla salute al fine di conseguire un’indennità previdenziale apre scenari di notevole interesse anche sotto il profilo della responsabilità del produttore. In particolare, una volta accertato che l’uso del prodotto ha concorso all’insorgere di una patologia, occorre chiedersi se sia configurabile un giudizio di responsabilità ex art. 114 ss. cod. cons. nei confronti di un produttore che abbia immesso sul mercato un bene conforme alle “norme tecniche” che disciplinano la sua costruzione, e quindi “sicuro”; se anche in caso di accertamento di una correlazione tra esposizione alle radiofrequenze emesse dal cellulare ed i danni alla salute dell’utilizzatore possa escludersi una responsabilità del produttore in ragione dell’esimente del rischio da sviluppo (art. 118, lett. e), cod. cons.); se – soprattutto in virtù del principio di precauzione - siano configurabili responsabilità del produttore per il mancato assolvimento di obblighi informativi volti a consentire un uso del cellulare privo di rischi; infine in che misura l’autoresponsabilità dell’utilizzatore possa costituire un fattore di esclusione o moderazione degli obblighi risarcitori gravanti sul produttore.
2013
E. Al Mureden (2013). Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi. IL CORRIERE GIURIDICO, 3, 330-341.
E. Al Mureden
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