Una recente sentenza della Suprema Corte ha ribadito che il contratto concluso in violazione di norme dell’ordinamento sportivo è nullo per immeritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Tale pronuncia, pertanto, offre l’occasione per esaminare il tema dell’invalidità del contratto sportivo, sia in caso di violazione delle norme previste dalla l. 23 marzo 1981, n. 91, sia in caso di inottemperanza alle disposizioni regolamentari, interne all’ordinamento sportivo. In particolare, la violazione delle norme interne all’ordinamento sportivo – che non sono norme imperative - ha dato origine ad una singolare elaborazione giurisprudenziale non sempre condivisibile. Il rischio, infatti, è di attribuire all’autonomia di detto ordinamento il potere di istituire regole la cui violazione comporta la nullità del contratto, a prescindere dalle regole generali seguite nell’ordinamento statale; così facendo si arriverebbe al paradosso di riconoscere – nel caso di inosservanza dei regolamenti interni alle Federazioni – l’operatività di una disciplina della nullità diversa ed in controtendenza rispetto al diritto positivo.

L'invalidità del contratto sportivo

FACCI, GIOVANNI
2013

Abstract

Una recente sentenza della Suprema Corte ha ribadito che il contratto concluso in violazione di norme dell’ordinamento sportivo è nullo per immeritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Tale pronuncia, pertanto, offre l’occasione per esaminare il tema dell’invalidità del contratto sportivo, sia in caso di violazione delle norme previste dalla l. 23 marzo 1981, n. 91, sia in caso di inottemperanza alle disposizioni regolamentari, interne all’ordinamento sportivo. In particolare, la violazione delle norme interne all’ordinamento sportivo – che non sono norme imperative - ha dato origine ad una singolare elaborazione giurisprudenziale non sempre condivisibile. Il rischio, infatti, è di attribuire all’autonomia di detto ordinamento il potere di istituire regole la cui violazione comporta la nullità del contratto, a prescindere dalle regole generali seguite nell’ordinamento statale; così facendo si arriverebbe al paradosso di riconoscere – nel caso di inosservanza dei regolamenti interni alle Federazioni – l’operatività di una disciplina della nullità diversa ed in controtendenza rispetto al diritto positivo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/267154
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