Nel presente lavoro, dopo una illustrazione dei fatti della causa China - Raw Materials e dello speciale regime degli obblighi WTO-plus che caratterizza la membership cinese al sistema multilaterale degli scambi, si analizzerà la riconducibilità delle restrizioni cinesi all’esportazione alla lettera g) dell’art. XX GATT 1994, che contempla l’importante deroga alla liberalizzazione degli scambi per le misure relative alla preservazione delle risorse naturali esauribili. In linea di principio, la soluzione data sul punto dagli organi giudicanti ginevrini verrà esposta presentando le conclusioni del Panel, laddove dette conclusioni non siano state oggetto di impugnazione, oppure l’Organo d’appello abbia confermato l’impostazione del collegio di prima istanza. Naturalmente, si evidenzieranno le precisazioni raggiunte nel secondo grado di giudizio e, in particolare, la diversa interpretazione compiuta dal Tribunale permanente dell’OMC sulla portata della condizione posta dalla lett. g) dell’art. XX GATT 1994 per giustificare le discipline di conservazione delle risorse naturali esauribili, condizione che richiede l’adozione di dette misure “in conjunction with”, unitamente a, restrizioni sulla produzione e sul consumo nazionali.

La Cina nel sistema di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio: il caso China – Raw Materials

BARONCINI, ELISA
2013

Abstract

Nel presente lavoro, dopo una illustrazione dei fatti della causa China - Raw Materials e dello speciale regime degli obblighi WTO-plus che caratterizza la membership cinese al sistema multilaterale degli scambi, si analizzerà la riconducibilità delle restrizioni cinesi all’esportazione alla lettera g) dell’art. XX GATT 1994, che contempla l’importante deroga alla liberalizzazione degli scambi per le misure relative alla preservazione delle risorse naturali esauribili. In linea di principio, la soluzione data sul punto dagli organi giudicanti ginevrini verrà esposta presentando le conclusioni del Panel, laddove dette conclusioni non siano state oggetto di impugnazione, oppure l’Organo d’appello abbia confermato l’impostazione del collegio di prima istanza. Naturalmente, si evidenzieranno le precisazioni raggiunte nel secondo grado di giudizio e, in particolare, la diversa interpretazione compiuta dal Tribunale permanente dell’OMC sulla portata della condizione posta dalla lett. g) dell’art. XX GATT 1994 per giustificare le discipline di conservazione delle risorse naturali esauribili, condizione che richiede l’adozione di dette misure “in conjunction with”, unitamente a, restrizioni sulla produzione e sul consumo nazionali.
2013
E. Baroncini
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