Il lavoro offre un commento ragionato alle disposizioni contenute nell'art. 114 t.u.f. Viene esaminata la norma che impone l'obbligo di comunicare al pubblico l'informazione price-sensitive, analizzandone i singoli elementi costitutivi, anche in riferimento alla nozione di informazione privilegiata contenuta all'art. 181 t.u.f. Ci si sofferma quindi sulla regola che autorizza l'emittente a ritardare la pubblicazione dell'informazione, evidenziando la ratio dell'esenzione e i suoi problemi applicativi.

Art. 114. Comunicazioni al pubblico

GILOTTA, SERGIO
2012

Abstract

Il lavoro offre un commento ragionato alle disposizioni contenute nell'art. 114 t.u.f. Viene esaminata la norma che impone l'obbligo di comunicare al pubblico l'informazione price-sensitive, analizzandone i singoli elementi costitutivi, anche in riferimento alla nozione di informazione privilegiata contenuta all'art. 181 t.u.f. Ci si sofferma quindi sulla regola che autorizza l'emittente a ritardare la pubblicazione dell'informazione, evidenziando la ratio dell'esenzione e i suoi problemi applicativi.
2012
Commentario T.U.F.
1153
1167
Sergio Gilotta
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