Il lavoro offre un commento ragionato alle disposizioni contenute nell'art. 114 t.u.f. Viene esaminata la norma che impone l'obbligo di comunicare al pubblico l'informazione price-sensitive, analizzandone i singoli elementi costitutivi, anche in riferimento alla nozione di informazione privilegiata contenuta all'art. 181 t.u.f. Ci si sofferma quindi sulla regola che autorizza l'emittente a ritardare la pubblicazione dell'informazione, evidenziando la ratio dell'esenzione e i suoi problemi applicativi.
Sergio Gilotta (2012). Art. 114. Comunicazioni al pubblico. Torino : G. Giappichelli Editore.
Art. 114. Comunicazioni al pubblico
GILOTTA, SERGIO
2012
Abstract
Il lavoro offre un commento ragionato alle disposizioni contenute nell'art. 114 t.u.f. Viene esaminata la norma che impone l'obbligo di comunicare al pubblico l'informazione price-sensitive, analizzandone i singoli elementi costitutivi, anche in riferimento alla nozione di informazione privilegiata contenuta all'art. 181 t.u.f. Ci si sofferma quindi sulla regola che autorizza l'emittente a ritardare la pubblicazione dell'informazione, evidenziando la ratio dell'esenzione e i suoi problemi applicativi.File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.