La recente introduzione dell’art. 236-bis l.f., ove si punisce il delitto di ‚falso in attestazioni e relazioni, offre uno spunto di riflessione sulla responsabilità penale del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate per le crisi da sovraindebitamento e sul rapporto tra i delitti di bancarotta e gli altri reati fallimentari.
T. Guerini (2013). LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELL’AMBITO DELLE SOLUZIONI CONCORDATE PER LE CRISI D’IMPRESA. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, III (2013)(2), 74-87.
LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELL’AMBITO DELLE SOLUZIONI CONCORDATE PER LE CRISI D’IMPRESA
GUERINI, TOMMASO
2013
Abstract
La recente introduzione dell’art. 236-bis l.f., ove si punisce il delitto di ‚falso in attestazioni e relazioni, offre uno spunto di riflessione sulla responsabilità penale del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate per le crisi da sovraindebitamento e sul rapporto tra i delitti di bancarotta e gli altri reati fallimentari.File in questo prodotto:
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