A seguito della pronuncia dei Giudici delle leggi che ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delegata della mediazione obbligatoria in tutte le materie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, la mediazione obbligatoria, o conciliazione il relazione alla terminologia utilizzata dal legislatore, non scompare certamente dall’ordinamento italiano. Infatti, il Giudice delle leggi è intervenuto con riferimento alla mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 solamente per un problema di eccesso di delega e non certamente per una contrarietà dell’istituto della mediazione obbligatoria alla carta costituzionale, obbligatorietà che in altre occasioni la Corte ha avuto modo di ritenere pienamente costituzionale (inter alia Corte cost. n. 163/2004, n. 125/2006 e n. 51/2009). Il riferimento corre, in particolare alla conciliazione in materia di lavoro, più volte oggetto di multipli interventi da parte del legislatore e oggi obbligatoria solo con riferimento a determinate fattispecie, senza poi dimenticare quella in materia di subfornitura industriale di cui alla legge 192 del 1998 e a quella largamente più diffusa in Italia rappresentata dalla conciliazione in materia di telecomunicazioni di cui alla legge n. 249/1997.
soldati (2012). Conferma per Tlc, furniture e lavoro. IL SOLE 24 ORE, 355, 5-5.
Conferma per Tlc, furniture e lavoro
SOLDATI, NICOLA
2012
Abstract
A seguito della pronuncia dei Giudici delle leggi che ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delegata della mediazione obbligatoria in tutte le materie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, la mediazione obbligatoria, o conciliazione il relazione alla terminologia utilizzata dal legislatore, non scompare certamente dall’ordinamento italiano. Infatti, il Giudice delle leggi è intervenuto con riferimento alla mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 solamente per un problema di eccesso di delega e non certamente per una contrarietà dell’istituto della mediazione obbligatoria alla carta costituzionale, obbligatorietà che in altre occasioni la Corte ha avuto modo di ritenere pienamente costituzionale (inter alia Corte cost. n. 163/2004, n. 125/2006 e n. 51/2009). Il riferimento corre, in particolare alla conciliazione in materia di lavoro, più volte oggetto di multipli interventi da parte del legislatore e oggi obbligatoria solo con riferimento a determinate fattispecie, senza poi dimenticare quella in materia di subfornitura industriale di cui alla legge 192 del 1998 e a quella largamente più diffusa in Italia rappresentata dalla conciliazione in materia di telecomunicazioni di cui alla legge n. 249/1997.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.