Il principio contabile OIC 25 prevede che le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate qualora relative a differenze tra imponibile fiscale e risultato del bilancio d'esercizio prima delle imposte, che non si riverseranno in esercizi successivi. Successivamente, però, afferma che le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa. Il principio individua nei conferimenti in regime di sospensione un tipico esempio di operazione che genera differenze per le quali si deve iscrivere un fondo imposte differite. Dato, però, che i suddetti conferimenti sono caratterizzati da differenze tra valori contabili e fiscali assolutamente permanenti, che non hanno alcuna possibilità di essere riassorbite negli anni successivi, si dovrebbe concludere che essi non possono dar luogo a fiscalità differite: ciò comporta, quindi, una palese contraddizione. L’articolo cerca di superare la contraddizione attraverso un’analisi puntuale delle diverse fattispecie.

La fiscalità differita nei conferimenti di complessi aziendali

CAPODAGLIO, GIANFRANCO
2012

Abstract

Il principio contabile OIC 25 prevede che le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate qualora relative a differenze tra imponibile fiscale e risultato del bilancio d'esercizio prima delle imposte, che non si riverseranno in esercizi successivi. Successivamente, però, afferma che le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa. Il principio individua nei conferimenti in regime di sospensione un tipico esempio di operazione che genera differenze per le quali si deve iscrivere un fondo imposte differite. Dato, però, che i suddetti conferimenti sono caratterizzati da differenze tra valori contabili e fiscali assolutamente permanenti, che non hanno alcuna possibilità di essere riassorbite negli anni successivi, si dovrebbe concludere che essi non possono dar luogo a fiscalità differite: ciò comporta, quindi, una palese contraddizione. L’articolo cerca di superare la contraddizione attraverso un’analisi puntuale delle diverse fattispecie.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/154051
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