La legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità, per il soggetto debitore di somme per cui è stata attivata la procedura esecutiva o sono stati posti in essere atti cautelari, di ottenerne l' immediato arresto; ciò, semplicemente presentando ai soggetti incaricati della riscossione una dichiarazione da cui emerga che la procedura stessa non doveva essere avviata o comunque che va sospesa o interrotta. L' effetto « automatico» della presentazione della dichiarazione è l'immediata sospensione/arresto di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme. Nonostante l'estrema varietà di situazioni per cui è consentita la dichiarazione, l'eventuale inerzia dell' ente impositore, unico soggetto competente a valutare la correttezza della dichiarazione trasmessagli, è suscettibile di realizzare il medesimo ulteriore effetto: l' estinzione del credito. È stato inoltre riformulato l'adempimento del sollecito prodromico alla riscossione coattiva dei crediti di modesto ammontare, finalizzato a scongiurare «esecuzioni a sorpresa» per i debiti di minore importo.
CARINCI A. (2013). Introduzione del silenzio assenso all'istanza di autotutela e modifiche al sollecito per i crediti minori. CORRIERE TRIBUTARIO, 3, 234-239.
Introduzione del silenzio assenso all'istanza di autotutela e modifiche al sollecito per i crediti minori
CARINCI, ANDREA
2013
Abstract
La legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità, per il soggetto debitore di somme per cui è stata attivata la procedura esecutiva o sono stati posti in essere atti cautelari, di ottenerne l' immediato arresto; ciò, semplicemente presentando ai soggetti incaricati della riscossione una dichiarazione da cui emerga che la procedura stessa non doveva essere avviata o comunque che va sospesa o interrotta. L' effetto « automatico» della presentazione della dichiarazione è l'immediata sospensione/arresto di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme. Nonostante l'estrema varietà di situazioni per cui è consentita la dichiarazione, l'eventuale inerzia dell' ente impositore, unico soggetto competente a valutare la correttezza della dichiarazione trasmessagli, è suscettibile di realizzare il medesimo ulteriore effetto: l' estinzione del credito. È stato inoltre riformulato l'adempimento del sollecito prodromico alla riscossione coattiva dei crediti di modesto ammontare, finalizzato a scongiurare «esecuzioni a sorpresa» per i debiti di minore importo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.