La novellata disciplina della indeducibilità dei costi da reato porta a ritenere che l' esercizio dell' azione penale costituisca, non tanto e semplicemente la condizione necessaria, ma anche quella sufficiente per l' applicazione del regime. Si delinea in questo modo la volontà di privare il giudice tributario del potere di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione del regime di indeducibilità. Vi sono tuttavia casi in cui appare inevitabile accordare al giudice tributario il potere di conoscere, in via incidentale, la sussistenza o meno del requisito della « qualificabilità» dell' atto/attività come delitto non colposo.
CARINCI A. (2013). La discilina dei costi da reato abbandona il doppio binario tra giudizio tributario e giudizio penale?. CORRIERE TRIBUTARIO, 1, 64-68.
La discilina dei costi da reato abbandona il doppio binario tra giudizio tributario e giudizio penale?
CARINCI, ANDREA
2013
Abstract
La novellata disciplina della indeducibilità dei costi da reato porta a ritenere che l' esercizio dell' azione penale costituisca, non tanto e semplicemente la condizione necessaria, ma anche quella sufficiente per l' applicazione del regime. Si delinea in questo modo la volontà di privare il giudice tributario del potere di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione del regime di indeducibilità. Vi sono tuttavia casi in cui appare inevitabile accordare al giudice tributario il potere di conoscere, in via incidentale, la sussistenza o meno del requisito della « qualificabilità» dell' atto/attività come delitto non colposo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.