a) Risarcibilità del danno in favore dei congiunti. Il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto di un individuo va liquidato in favore dei familiari più stretti della vittima e dei congiunti meno prossimi, ma con essa effettivamente conviventi, o comunque alla stessa legati da uno stretto rapporto caratterizzato da affetto reciproco e solidarietà`, che abbiano subito un grave perturbamento sul piano economico e/o su quello morale, a cagione sia del trauma affettivo sofferto, che della perdita di un valido sostegno materiale, attuale o verosimilmente potenziale. b) Titolo della legittimazione. La legittimazione all’azione di risarcimento va riconosciuta iure proprio ai congiunti del de cuius, sempreché´ non sia decorso un apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione da quello subita e la sua morte, che permetta di riferire ad esso stesso il danno, dovendosi, in tal caso, ammettere una legittimazione iure successionis in capo agli eredi. c) La lesione del rapporto parentale. Al fine di colmare i pericolosi vuoti di tutela esistenti, da qualche tempo e` stata elaborata una nuova figura di danno non patrimoniale, quella del danno da lesione del rapporto parentale, per la cui risarcibilità gli stretti congiunti della vittima sono legittimati iure proprio, senza che cio` precluda loro la possibilità di lamentare, oltre al danno patrimoniale ed al danno morale transeunte, anche il danno alla salute sofferto dal defunto nell’apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l’evento lesivo e la morte.

BELLI GUIDO (2012). Uccisione del congiunto, danno catastrofale, danno tanatologico e danno parentale: a che punto siamo?. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 7, 542-547.

Uccisione del congiunto, danno catastrofale, danno tanatologico e danno parentale: a che punto siamo?

BELLI, GUIDO
2012

Abstract

a) Risarcibilità del danno in favore dei congiunti. Il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto di un individuo va liquidato in favore dei familiari più stretti della vittima e dei congiunti meno prossimi, ma con essa effettivamente conviventi, o comunque alla stessa legati da uno stretto rapporto caratterizzato da affetto reciproco e solidarietà`, che abbiano subito un grave perturbamento sul piano economico e/o su quello morale, a cagione sia del trauma affettivo sofferto, che della perdita di un valido sostegno materiale, attuale o verosimilmente potenziale. b) Titolo della legittimazione. La legittimazione all’azione di risarcimento va riconosciuta iure proprio ai congiunti del de cuius, sempreché´ non sia decorso un apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione da quello subita e la sua morte, che permetta di riferire ad esso stesso il danno, dovendosi, in tal caso, ammettere una legittimazione iure successionis in capo agli eredi. c) La lesione del rapporto parentale. Al fine di colmare i pericolosi vuoti di tutela esistenti, da qualche tempo e` stata elaborata una nuova figura di danno non patrimoniale, quella del danno da lesione del rapporto parentale, per la cui risarcibilità gli stretti congiunti della vittima sono legittimati iure proprio, senza che cio` precluda loro la possibilità di lamentare, oltre al danno patrimoniale ed al danno morale transeunte, anche il danno alla salute sofferto dal defunto nell’apprezzabile lasso di tempo trascorso tra l’evento lesivo e la morte.
2012
BELLI GUIDO (2012). Uccisione del congiunto, danno catastrofale, danno tanatologico e danno parentale: a che punto siamo?. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 7, 542-547.
BELLI GUIDO
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