a) L’art. 23, 5º co., t.u.f. e l’art. 1933 c.c.: tra regola ed eccezione. La previsione dell’art. 23, 5º co., t.u.f., di cui al d.lgs. 24.2.1998, n. 58, se da una parte si è dimostrata decisiva per l’affermazione della validità efficacia degli affari differenziali di borsa, dall’altra ha determinato dubbi circa la sua esatta portata applicativa: se, più precisamente, essa costituisca un’eccezione alla regola normalmente operante dell’art. 1933 c.c., o piuttosto rappresenti la specificazione di una norma di carattere generale. Nonostante le diverse elaborazioni proposte dagli interpreti, sta di fatto che la barriera tra gli ambiti di applicazione delle due disposizioni continua ad apparire difficilmente valicabile, stante l’impossibilità di dare al problema in questione una risposta generale ed astratta, dovendosi al contrario svolgere ogni disquisizione sulla falsariga di un confronto tra le singole fattispecie e i relativi trattamenti. b) Contratti o scommesse? La dottrina più moderna ed accreditata, in linea con la previsione dell’art. 23, 5º co., t.u.f., sembra orientata nel senso di ammettere azione a tutela delle pretese fondate sui contratti differenziali semplici soltanto quando almeno una delle parti sia un intermediario finanziario abilitato mentre, al di fuori di tale ambito, agli affari in esame, in quanto aleatori e assimilabili al gioco o alla scommessa, sarebbe applicabile l’art. 1933 c.c. salvo che all’attribuzione dei vantaggi e degli svantaggi non sia sottesa una giustificazione causale meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2º co., c.c.

Affari differenziali e operazioni su strumenti finanziari derivati: contratti o comuni scommesse?

BELLI, GUIDO
2012

Abstract

a) L’art. 23, 5º co., t.u.f. e l’art. 1933 c.c.: tra regola ed eccezione. La previsione dell’art. 23, 5º co., t.u.f., di cui al d.lgs. 24.2.1998, n. 58, se da una parte si è dimostrata decisiva per l’affermazione della validità efficacia degli affari differenziali di borsa, dall’altra ha determinato dubbi circa la sua esatta portata applicativa: se, più precisamente, essa costituisca un’eccezione alla regola normalmente operante dell’art. 1933 c.c., o piuttosto rappresenti la specificazione di una norma di carattere generale. Nonostante le diverse elaborazioni proposte dagli interpreti, sta di fatto che la barriera tra gli ambiti di applicazione delle due disposizioni continua ad apparire difficilmente valicabile, stante l’impossibilità di dare al problema in questione una risposta generale ed astratta, dovendosi al contrario svolgere ogni disquisizione sulla falsariga di un confronto tra le singole fattispecie e i relativi trattamenti. b) Contratti o scommesse? La dottrina più moderna ed accreditata, in linea con la previsione dell’art. 23, 5º co., t.u.f., sembra orientata nel senso di ammettere azione a tutela delle pretese fondate sui contratti differenziali semplici soltanto quando almeno una delle parti sia un intermediario finanziario abilitato mentre, al di fuori di tale ambito, agli affari in esame, in quanto aleatori e assimilabili al gioco o alla scommessa, sarebbe applicabile l’art. 1933 c.c. salvo che all’attribuzione dei vantaggi e degli svantaggi non sia sottesa una giustificazione causale meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2º co., c.c.
2012
BELLI GUIDO
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