a) Risolvibilità del preliminare puro e del preliminare ad effetti anticipati. Per lungo tempo la dottrina si è interrogata sull’applicabilità del rimedio dell’art. 1467 c.c. al contratto preliminare c.d. puro, nelle ipotesi in cui tra la sua conclusione e il perfezionamento del definitivo sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili, tali da alterare irrimediabilmente il sinallagma originariamente prefissato dalle parti, provocando uno squilibrio economico tra le prestazioni. La questione è stata risolta in senso positivo, col riconoscimento in favore del contraente la cui obbligazione sia divenuta abnormemente gravosa, della facoltà di liberarsi dall’obbligo de contrahendo. Qualche dubbio persiste, invece, riguardo al preliminare a effetti anticipati. Il dato normativo, invero, qualificando l’eccessiva onerosità come una vicenda concernente prestazioni ad esecuzione futura, sembrerebbe non consentire di invocare il rimedio de quo alla parte che abbia già eseguito la propria obbligazione, ad esempio mediante l’integrale pagamento del prezzo al momento del preliminare. b) Preliminare unilaterale, tra eccessiva onerosità e riduzione ad equità`. Secondo alcuna dottrina gli estremi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta non sarebbero valutabili con riferimento al preliminare unilaterale, non essendo questo un contratto a prestazioni corrispettive, giacché l’obbligazione di concludere il definitivo investe una parte soltanto, la quale potrebbe, tutt’al più, domandare una riduzione della sua prestazione ai sensi dell’art. 1468 c.c. c) La tutela del proponente il patto d’opzione. Il problema dell’applicabilità dell’art. 1467 c.c. si è posto anche in relazione al patto d’opzione, col quale, similmente al preliminare unilaterale, uno solo dei contraenti si impegna verso l’altro. La giurisprudenza moderna sembra orientata nel senso di ritenere l’opzione soggetta all’art. 1467 c.c. o al rimedio della riconduzione ad equità dell’art. 1468 c.c., a seconda che dal patto discendano obbligazioni corrispettive, oppure obbligazioni ex uno latere.

BELLI GUIDO (2012). Contratto preliminare, opzione ed eccessiva onerosità sopravvenuta. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, 3, 216-220.

Contratto preliminare, opzione ed eccessiva onerosità sopravvenuta

BELLI, GUIDO
2012

Abstract

a) Risolvibilità del preliminare puro e del preliminare ad effetti anticipati. Per lungo tempo la dottrina si è interrogata sull’applicabilità del rimedio dell’art. 1467 c.c. al contratto preliminare c.d. puro, nelle ipotesi in cui tra la sua conclusione e il perfezionamento del definitivo sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili, tali da alterare irrimediabilmente il sinallagma originariamente prefissato dalle parti, provocando uno squilibrio economico tra le prestazioni. La questione è stata risolta in senso positivo, col riconoscimento in favore del contraente la cui obbligazione sia divenuta abnormemente gravosa, della facoltà di liberarsi dall’obbligo de contrahendo. Qualche dubbio persiste, invece, riguardo al preliminare a effetti anticipati. Il dato normativo, invero, qualificando l’eccessiva onerosità come una vicenda concernente prestazioni ad esecuzione futura, sembrerebbe non consentire di invocare il rimedio de quo alla parte che abbia già eseguito la propria obbligazione, ad esempio mediante l’integrale pagamento del prezzo al momento del preliminare. b) Preliminare unilaterale, tra eccessiva onerosità e riduzione ad equità`. Secondo alcuna dottrina gli estremi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta non sarebbero valutabili con riferimento al preliminare unilaterale, non essendo questo un contratto a prestazioni corrispettive, giacché l’obbligazione di concludere il definitivo investe una parte soltanto, la quale potrebbe, tutt’al più, domandare una riduzione della sua prestazione ai sensi dell’art. 1468 c.c. c) La tutela del proponente il patto d’opzione. Il problema dell’applicabilità dell’art. 1467 c.c. si è posto anche in relazione al patto d’opzione, col quale, similmente al preliminare unilaterale, uno solo dei contraenti si impegna verso l’altro. La giurisprudenza moderna sembra orientata nel senso di ritenere l’opzione soggetta all’art. 1467 c.c. o al rimedio della riconduzione ad equità dell’art. 1468 c.c., a seconda che dal patto discendano obbligazioni corrispettive, oppure obbligazioni ex uno latere.
2012
BELLI GUIDO (2012). Contratto preliminare, opzione ed eccessiva onerosità sopravvenuta. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, 3, 216-220.
BELLI GUIDO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/151962
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