a) Incendio e caso fortuito: rilevanza delle misure precauzionali adottate. Per andare esente da responsabilità il custode deve individuare, positivamente, il caso fortuito, ossia l’intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni, onde restano a suo carico le c.d. «cause ignote». Gli eventi naturali possono integrare, sempreché´ imprevedibili ed inevitabili, il fortuitus; ma la loro semplice eccezionalità`, di per se´ sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità`, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l’adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi. b) Le ondivaghe posizioni della giurisprudenza sulla natura dolosa dell’incendio. Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l’accertamento della natura dolosa dell’incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell’attività del terzo, sı` da permettere l’imputazione a questi dell’evento. c) Incendio di veicolo in sosta: responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2054 c.c.? Esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell’art. 2054 c.c. Qualora, tuttavia, il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica.

BELLI GUIDO (2012). Cose in custodia: incendio, caso fortuito e aggravamento della prova liberatoria. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 3, 222-227.

Cose in custodia: incendio, caso fortuito e aggravamento della prova liberatoria

BELLI, GUIDO
2012

Abstract

a) Incendio e caso fortuito: rilevanza delle misure precauzionali adottate. Per andare esente da responsabilità il custode deve individuare, positivamente, il caso fortuito, ossia l’intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni, onde restano a suo carico le c.d. «cause ignote». Gli eventi naturali possono integrare, sempreché´ imprevedibili ed inevitabili, il fortuitus; ma la loro semplice eccezionalità`, di per se´ sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità`, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l’adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi. b) Le ondivaghe posizioni della giurisprudenza sulla natura dolosa dell’incendio. Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l’accertamento della natura dolosa dell’incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell’attività del terzo, sı` da permettere l’imputazione a questi dell’evento. c) Incendio di veicolo in sosta: responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2054 c.c.? Esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell’art. 2054 c.c. Qualora, tuttavia, il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica.
2012
BELLI GUIDO (2012). Cose in custodia: incendio, caso fortuito e aggravamento della prova liberatoria. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 3, 222-227.
BELLI GUIDO
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