a) Il contratto aleatorio e i rimedi della giustizia commutativa. Il codice civile vigente dedica ai contratti aleatori l’art. 1469 senza, tuttavia, offrirne alcuna definizione, limitandosi piuttosto a dichiarare inapplicabili ad essi le norme sull’eccessiva onerosità e quelle sulla rescissione, essendo il rischio dell’alterazione economica dell’affare e dei termini del rapporto il connotato intrinseco dello schema causale. Da questa alea (c.d. alea giuridica), che colora e qualifica il contratto aleatorio, si distingue la c.d. alea normale, che è il rischio prevedibile, proprio di ogni contrattazione, al quale le parti si sottopongono instaurando una qualsiasi relazione negoziale. b) Contratti differenziali e mercati finanziari a termine. I contratti c.d. differenziali sono storicamente legati allo sviluppo dei mercati finanziari a termine: il contratto di compravendita differita viene utilizzato non più e soltanto per trasferire ricchezza, ma per allocare il rischio inerente alle oscillazioni di valore della stessa e quale vera e propria scommessa sull’andamento dei prezzi, offrendo agli investitori di operare allo scoperto. c) L’aleatorietà dei contratti differenziali semplici. Per molti anni si è dubitato della natura, oltre che della validità`, dei contratti differenziali, stante la difficoltà di ricondurre tali operazioni ad una figura unitaria. Il legislatore italiano ha assunto una esplicita posizione al riguardo dapprima con la l. 30.3.1913, n. 272, decisiva per l’affermazione della validità ed efficacia dei contratti differenziali, da allora ricompresi nel novero dei contratti di borsa; poi con il testo unico dell’intermediazione finanziaria del 24.2.1998, n. 58, che ricomprese tra gli strumenti finanziari e tra gli strumenti derivati i futures, gli swaps, le options. Circa questi ultimi, è decisamente prevalente l’opinione che li qualifica come contratti aleatori, assumendo l’oscillazione di valore dei beni dedotti in contratto sempre come normale, escludendo la possibilità di una risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

L’alea nei contratti differenziali

BELLI, GUIDO
2012

Abstract

a) Il contratto aleatorio e i rimedi della giustizia commutativa. Il codice civile vigente dedica ai contratti aleatori l’art. 1469 senza, tuttavia, offrirne alcuna definizione, limitandosi piuttosto a dichiarare inapplicabili ad essi le norme sull’eccessiva onerosità e quelle sulla rescissione, essendo il rischio dell’alterazione economica dell’affare e dei termini del rapporto il connotato intrinseco dello schema causale. Da questa alea (c.d. alea giuridica), che colora e qualifica il contratto aleatorio, si distingue la c.d. alea normale, che è il rischio prevedibile, proprio di ogni contrattazione, al quale le parti si sottopongono instaurando una qualsiasi relazione negoziale. b) Contratti differenziali e mercati finanziari a termine. I contratti c.d. differenziali sono storicamente legati allo sviluppo dei mercati finanziari a termine: il contratto di compravendita differita viene utilizzato non più e soltanto per trasferire ricchezza, ma per allocare il rischio inerente alle oscillazioni di valore della stessa e quale vera e propria scommessa sull’andamento dei prezzi, offrendo agli investitori di operare allo scoperto. c) L’aleatorietà dei contratti differenziali semplici. Per molti anni si è dubitato della natura, oltre che della validità`, dei contratti differenziali, stante la difficoltà di ricondurre tali operazioni ad una figura unitaria. Il legislatore italiano ha assunto una esplicita posizione al riguardo dapprima con la l. 30.3.1913, n. 272, decisiva per l’affermazione della validità ed efficacia dei contratti differenziali, da allora ricompresi nel novero dei contratti di borsa; poi con il testo unico dell’intermediazione finanziaria del 24.2.1998, n. 58, che ricomprese tra gli strumenti finanziari e tra gli strumenti derivati i futures, gli swaps, le options. Circa questi ultimi, è decisamente prevalente l’opinione che li qualifica come contratti aleatori, assumendo l’oscillazione di valore dei beni dedotti in contratto sempre come normale, escludendo la possibilità di una risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2012
BELLI GUIDO
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