a) Atto lecito dannoso e responsabilità civile. Il fondamento della categoria degli atti leciti dannosi va rinvenuto nella necessità di far convivere più diritti o interessi inconciliabili, ma comunque degni di contemporanea tutela. Un equilibrio difficile che si raggiunge, ragionevolmente, consentendo, da un lato l’atto e, dall’altro, la riparazione dell’interesse sacrificato. Sebbene sia ancora discussa la natura della responsabilità in esame, tra le diverse tesi prospettate dalla dottrina mi sembra meglio capace di realizzare tale bilanciamento quella di chi riconduce la figura al comune illecito, sulla considerazione che nell’attuale sistema della responsabilità civile il risarcimento non rappresenta la sanzione di una condotta, ma il mezzo di protezione della sfera giuridica soggettiva. b) Esercizio del diritto e scopo della norma. Il bilanciamento di interessi compiuto dal legislatore, del resto, non va oltre lo scopo delle norme che legittimano una certa condotta: il danno conseguente a questa e`, dunque, fonte di responsabilità perché´ costituisce un illecito. Non e`, invero, sufficiente individuare un atto autorizzato per escludere la responsabilità`, rendendosi necessario, pur sempre, accertare l’ingiustizia del danno anche attraverso la valutazione del fine sotteso alla norma autorizzatrice.

L’atto lecito dannoso: un comune illecito aquiliano o una speciale forma di responsabilità?

BELLI, GUIDO
2012

Abstract

a) Atto lecito dannoso e responsabilità civile. Il fondamento della categoria degli atti leciti dannosi va rinvenuto nella necessità di far convivere più diritti o interessi inconciliabili, ma comunque degni di contemporanea tutela. Un equilibrio difficile che si raggiunge, ragionevolmente, consentendo, da un lato l’atto e, dall’altro, la riparazione dell’interesse sacrificato. Sebbene sia ancora discussa la natura della responsabilità in esame, tra le diverse tesi prospettate dalla dottrina mi sembra meglio capace di realizzare tale bilanciamento quella di chi riconduce la figura al comune illecito, sulla considerazione che nell’attuale sistema della responsabilità civile il risarcimento non rappresenta la sanzione di una condotta, ma il mezzo di protezione della sfera giuridica soggettiva. b) Esercizio del diritto e scopo della norma. Il bilanciamento di interessi compiuto dal legislatore, del resto, non va oltre lo scopo delle norme che legittimano una certa condotta: il danno conseguente a questa e`, dunque, fonte di responsabilità perché´ costituisce un illecito. Non e`, invero, sufficiente individuare un atto autorizzato per escludere la responsabilità`, rendendosi necessario, pur sempre, accertare l’ingiustizia del danno anche attraverso la valutazione del fine sotteso alla norma autorizzatrice.
2012
BELLI GUIDO
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