a) Il dovere di custodia va rapportato alla natura e al grado di incapacità del sorvegliato. Per l’esatta definizione del contenuto del dovere di vigilanza di cui all’art. 2047 c.c. occorre prendere in considerazione diverse circostanze (di tempo, di luogo, di ambiente, di pericolo) ed anche il grado e la natura dell’incapacità del sorvegliato, non essendo richiesta, al custode, una ininterrotta presenza fisica accanto all’incapace, ogniqualvolta i rapporti di questi col mondo esterno appaiano, ragionevolmente, non costituire causa di nocumento per i terzi. b) Responsabilità della struttura sanitaria e riforma dell’assistenza psichiatrica. A seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza psichiatrica (l. 13.5.1978, n. 180), la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2047 c.c. è configurabile, a carico della struttura sanitaria, nelle ipotesi in cui l’infermo di mente sia ricoverato presso la stessa; diversamente, il personale medico può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati a terzi dall’attività illecita dell’incapace per inadeguata organizzazione dei servizi di cura, per errori di diagnosi o di terapia, ma solo ex art. 2043 c.c. e non in forza del rapporto di custodia. c) Responsabilità oggettiva del sorvegliante e prova liberatoria. Per sottrarsi da responsabilità il sorvegliante deve dimostrare di «non aver potuto impedire il fatto», a nulla rilevando la diligenza profusa nell’esercizio della custodia. Si tratta, invero, di una responsabilità oggettiva che ammette, a liberazione, solamente la prova della concreta impossibilità materiale di intervenire ed impedire il fatto, sı` che questo risulti estraneo alla sfera di controllo del custode, e dunque non in rapporto di causalità con l’eventus damni.

Sorveglianza degli incapaci e responsabilità del custode

BELLI, GUIDO
2011

Abstract

a) Il dovere di custodia va rapportato alla natura e al grado di incapacità del sorvegliato. Per l’esatta definizione del contenuto del dovere di vigilanza di cui all’art. 2047 c.c. occorre prendere in considerazione diverse circostanze (di tempo, di luogo, di ambiente, di pericolo) ed anche il grado e la natura dell’incapacità del sorvegliato, non essendo richiesta, al custode, una ininterrotta presenza fisica accanto all’incapace, ogniqualvolta i rapporti di questi col mondo esterno appaiano, ragionevolmente, non costituire causa di nocumento per i terzi. b) Responsabilità della struttura sanitaria e riforma dell’assistenza psichiatrica. A seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza psichiatrica (l. 13.5.1978, n. 180), la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2047 c.c. è configurabile, a carico della struttura sanitaria, nelle ipotesi in cui l’infermo di mente sia ricoverato presso la stessa; diversamente, il personale medico può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati a terzi dall’attività illecita dell’incapace per inadeguata organizzazione dei servizi di cura, per errori di diagnosi o di terapia, ma solo ex art. 2043 c.c. e non in forza del rapporto di custodia. c) Responsabilità oggettiva del sorvegliante e prova liberatoria. Per sottrarsi da responsabilità il sorvegliante deve dimostrare di «non aver potuto impedire il fatto», a nulla rilevando la diligenza profusa nell’esercizio della custodia. Si tratta, invero, di una responsabilità oggettiva che ammette, a liberazione, solamente la prova della concreta impossibilità materiale di intervenire ed impedire il fatto, sı` che questo risulti estraneo alla sfera di controllo del custode, e dunque non in rapporto di causalità con l’eventus damni.
2011
BELLI GUIDO
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