a) L’affermazione della responsabilità per colpa del Ministero della Salute. Dopo qualche oscillazione sulla natura della responsabilità del Ministero della Salute per il danno da emotrasfusioni contagiose, la giurisprudenza ha progressivamente affinato i criteri di imputazione, sino ad ammettere la praticabilità della sola clausola generale dell’art. 2043 c.c., ponendone a fondamento la colposa omissione di controllo e di vigilanza sull’attività di raccolta e distribuzione di sangue ed emoderivati. b) Prevedibilità dell’evento e nesso causale. Controversa è la problematica della prevedibilità dell’eventus damni da parte della pubblica amministrazione e, dunque, dell’esistenza del rapporto di causalità tra l’omissione della dovuta attività di vigilanza e controllo ed il contagio post-trasfusionale. Al riguardo la propensione sembra quella di estendere la responsabilità ministeriale al contagio di virus conosciuti in epoca successiva al 1978, anno di individuazione, da parte della comunità scientifica, degli agenti causa dell’HBV, trattandosi, comunque, di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica, dovuto a virus veicolati dal sangue infetto che il Ministero aveva omesso di controllare, pur essendovi istituzionalmente preposto. c) Il decorso della prescrizione dell’azione di risarcimento coincide con il momento in cui la malattia è percepibile dal contagiato, tenuto conto dello stato dell’arte medica. Circa l’individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria, un primo equilibrio sembra essere stato raggiunto dalla pronuncia a Sezioni Unite, n. 581 del gennaio 2008, che la fa coincidere con il momento in cui la malattia viene percepita dal danneggiato o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo dell’amministrazione, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

BELLI GUIDO (2011). La responsabilità della pubblica amministrazione per danni da emotrasfusioni infette. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 11, 778-782.

La responsabilità della pubblica amministrazione per danni da emotrasfusioni infette

BELLI, GUIDO
2011

Abstract

a) L’affermazione della responsabilità per colpa del Ministero della Salute. Dopo qualche oscillazione sulla natura della responsabilità del Ministero della Salute per il danno da emotrasfusioni contagiose, la giurisprudenza ha progressivamente affinato i criteri di imputazione, sino ad ammettere la praticabilità della sola clausola generale dell’art. 2043 c.c., ponendone a fondamento la colposa omissione di controllo e di vigilanza sull’attività di raccolta e distribuzione di sangue ed emoderivati. b) Prevedibilità dell’evento e nesso causale. Controversa è la problematica della prevedibilità dell’eventus damni da parte della pubblica amministrazione e, dunque, dell’esistenza del rapporto di causalità tra l’omissione della dovuta attività di vigilanza e controllo ed il contagio post-trasfusionale. Al riguardo la propensione sembra quella di estendere la responsabilità ministeriale al contagio di virus conosciuti in epoca successiva al 1978, anno di individuazione, da parte della comunità scientifica, degli agenti causa dell’HBV, trattandosi, comunque, di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica, dovuto a virus veicolati dal sangue infetto che il Ministero aveva omesso di controllare, pur essendovi istituzionalmente preposto. c) Il decorso della prescrizione dell’azione di risarcimento coincide con il momento in cui la malattia è percepibile dal contagiato, tenuto conto dello stato dell’arte medica. Circa l’individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria, un primo equilibrio sembra essere stato raggiunto dalla pronuncia a Sezioni Unite, n. 581 del gennaio 2008, che la fa coincidere con il momento in cui la malattia viene percepita dal danneggiato o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo dell’amministrazione, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
2011
BELLI GUIDO (2011). La responsabilità della pubblica amministrazione per danni da emotrasfusioni infette. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 11, 778-782.
BELLI GUIDO
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