Il 30 gennaio 2012, l’Organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha reso pubblico il proprio report nella controversia avviata da Stati Uniti, Unione europea e Messico contro le restrizioni all’esportazione adottate dalla Cina a proposito di diverse materie prime. I tre membri dell’Organo d’appello hanno concluso, tra l’altro, che il Protocollo di adesione della Cina all’OMC non è suscettibile di essere interpretato in modo tale da permettere l’applicazione dell’art. XX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, Accordo GATT) al Paragrafo 11.3, la disposizione WTO-plus del Protocollo di adesione attraverso la quale Pechino ha assunto l’impegno di eliminare i dazi all’esportazione. Tale risultato ermeneutico corre il serio rischio di creare un aspetto del sistema multilaterale degli scambi fortemente controverso ed irrazionale, difficile da conciliare con il principio della sovranità permanente sulle risorse naturali –quale “regola pertinente di diritto internazionale” applicabile nei rapporti fra i Membri OMC da tenere in considerazione nell’interpretare le disposizioni ginevrine in base all’art. 31, par. 3, lett. c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati- come pure con il principio dello sviluppo sostenibile, richiamato dal Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’OMC, e definito da ultimo dal Direttore generale Pascal Lamy nella dichiarazione ufficialmente resa al Summit della Terra Rio+20 di Rio de Janeiro come un obiettivo che si trova “at the heart of the WTO.” Nel presente lavoro, dopo l’esposizione delle principali caratteristiche del Protocollo di adesione della Cina all’OMC e della regola WTO-plus sull’eliminazione dei dazi all’esportazione, ci si soffermerà sulla giurisprudenza sviluppata dall’Organo d’appello nel caso China – Publications and Audiovisual Products, ove l’ente giudicante dell’OMC ha identificato un metodo interpretativo capace di riconoscere l’applicabilità dell’art. XX GATT al Paragrafo 5.1 del Protocollo di adesione, relativo ai diritti al commercio delle imprese in Cina e con la Cina. Quindi, verranno illustrate le conclusioni dell’istanza d’appello nella controversia China – Raw Materials, sottolineando i numerosi aspetti problematici del report, sostanzialmente dovuti ad un approccio interpretativo imperniato pressoché interamente –ed in modo, peraltro, discutibile- sul testo del Paragrafo 11.3 del Protocollo di adesione, senza essere accompagnato dagli altri criteri ermeneutici pur richiesti dal diritto consuetudinario sull’interpretazione dei trattati. Successivamente, verrà proposta una diversa ricostruzione del modo in cui la clausola sulle eccezioni generali dell’Accordo GATT dovrebbe essere collegata al Protocollo di adesione, fondando l’approccio interpretativo da noi suggerito su ciascuno degli elementi ermeneutici codificati agli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Il rapporto tra l’articolo XX GATT e il Protocollo di adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio nel report dell’Organo d’appello del caso China – Raw Materials: proposte per un diverso approccio interpretativo / E. Baroncini. - In: DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. - ISSN 1593-2605. - STAMPA. - 26:(2012), pp. 965-1008.

Il rapporto tra l’articolo XX GATT e il Protocollo di adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio nel report dell’Organo d’appello del caso China – Raw Materials: proposte per un diverso approccio interpretativo

BARONCINI, ELISA
2012

Abstract

Il 30 gennaio 2012, l’Organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha reso pubblico il proprio report nella controversia avviata da Stati Uniti, Unione europea e Messico contro le restrizioni all’esportazione adottate dalla Cina a proposito di diverse materie prime. I tre membri dell’Organo d’appello hanno concluso, tra l’altro, che il Protocollo di adesione della Cina all’OMC non è suscettibile di essere interpretato in modo tale da permettere l’applicazione dell’art. XX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, Accordo GATT) al Paragrafo 11.3, la disposizione WTO-plus del Protocollo di adesione attraverso la quale Pechino ha assunto l’impegno di eliminare i dazi all’esportazione. Tale risultato ermeneutico corre il serio rischio di creare un aspetto del sistema multilaterale degli scambi fortemente controverso ed irrazionale, difficile da conciliare con il principio della sovranità permanente sulle risorse naturali –quale “regola pertinente di diritto internazionale” applicabile nei rapporti fra i Membri OMC da tenere in considerazione nell’interpretare le disposizioni ginevrine in base all’art. 31, par. 3, lett. c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati- come pure con il principio dello sviluppo sostenibile, richiamato dal Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’OMC, e definito da ultimo dal Direttore generale Pascal Lamy nella dichiarazione ufficialmente resa al Summit della Terra Rio+20 di Rio de Janeiro come un obiettivo che si trova “at the heart of the WTO.” Nel presente lavoro, dopo l’esposizione delle principali caratteristiche del Protocollo di adesione della Cina all’OMC e della regola WTO-plus sull’eliminazione dei dazi all’esportazione, ci si soffermerà sulla giurisprudenza sviluppata dall’Organo d’appello nel caso China – Publications and Audiovisual Products, ove l’ente giudicante dell’OMC ha identificato un metodo interpretativo capace di riconoscere l’applicabilità dell’art. XX GATT al Paragrafo 5.1 del Protocollo di adesione, relativo ai diritti al commercio delle imprese in Cina e con la Cina. Quindi, verranno illustrate le conclusioni dell’istanza d’appello nella controversia China – Raw Materials, sottolineando i numerosi aspetti problematici del report, sostanzialmente dovuti ad un approccio interpretativo imperniato pressoché interamente –ed in modo, peraltro, discutibile- sul testo del Paragrafo 11.3 del Protocollo di adesione, senza essere accompagnato dagli altri criteri ermeneutici pur richiesti dal diritto consuetudinario sull’interpretazione dei trattati. Successivamente, verrà proposta una diversa ricostruzione del modo in cui la clausola sulle eccezioni generali dell’Accordo GATT dovrebbe essere collegata al Protocollo di adesione, fondando l’approccio interpretativo da noi suggerito su ciascuno degli elementi ermeneutici codificati agli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
2012
Il rapporto tra l’articolo XX GATT e il Protocollo di adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio nel report dell’Organo d’appello del caso China – Raw Materials: proposte per un diverso approccio interpretativo / E. Baroncini. - In: DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. - ISSN 1593-2605. - STAMPA. - 26:(2012), pp. 965-1008.
E. Baroncini
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/134120
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