ABSTRACT: La direttiva europea in itinere sulla tutela dei lavoratori rispetto ai campi elettromagnetici (entrata successivamente in vigore come Dir. 2013/35/UE “Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici: campi elettromagnetici”, ventesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 della Dir. 89/391/CEE) esclude espressamente dal proprio àmbito d’applicazione la prevenzione degli eventuali effetti cancerogeni, in quanto ritenuti scientificamente non provati. Frattanto, la Corte di Cassazione Italiana ha sopravanzato, anzi contraddetto, tale impostazione normativa europea, riconoscendo a fini previdenziali un nesso di causalità tra tumore al capo e prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari. Il presente contributo analizza e confronta i 2 predetti piani di sviluppo di questa tematica lavoristica, al cui proposito le scelte legislative e giudiziarie sul concetto di ignoto tecnologico e sull'allocazione delle esternalità negative dell’attività d’impresa con riguardo a tale peculiare rischio incidono sul valore primario della tutela della salute, tanto in chiave prevenzionistica e risarcitoria a carico del datore, quanto in chiave indennitaria a carico del sistema di welfare. Da un lato, secondo l’autore nella direttiva europea sembra prevalere un’interpretazione riduttiva e problematica del principio di precauzione statuito nel Trattato sul funzionamento dell’UE. Dall'altro lato, viene analizzato il rilievo sistematico del predetto precedente di legittimità, che rappresenta in proposito il primo caso non solo in Italia bensì in Europa e probabilmente nel mondo: quest'ultima innovazione giurisprudenziale appare significativa non solo per le implicazioni potenziali in termini di tutela, ma anche riguardo ai criteri con cui il sapere scientifico assume rilievo nelle aule giudiziarie. In generale, l’ampia diffusione dei sistemi di comunicazione senza fili rischia di sollevare delicate questioni giuslavoristiche, al cui proposito il sistema italiano di tutela previdenziale infortunistica può fungere da stimolo d’avanguardia rispetto all'applicazione dei principi di precauzione e di sicurezza massima (perfino oltre il piano lavoristico, giacché tale rischio da sviluppo tecnologico potrebbe di seguito porsi anche sul piano consumeristico).
Casale D. (2013). Campi elettromagnetici e tumori professionali: Unione Europea e Cassazione a confronto. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, LXIV(4), 737-757.
Campi elettromagnetici e tumori professionali: Unione Europea e Cassazione a confronto
CASALE, DAVIDE
2013
Abstract
ABSTRACT: La direttiva europea in itinere sulla tutela dei lavoratori rispetto ai campi elettromagnetici (entrata successivamente in vigore come Dir. 2013/35/UE “Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici: campi elettromagnetici”, ventesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 della Dir. 89/391/CEE) esclude espressamente dal proprio àmbito d’applicazione la prevenzione degli eventuali effetti cancerogeni, in quanto ritenuti scientificamente non provati. Frattanto, la Corte di Cassazione Italiana ha sopravanzato, anzi contraddetto, tale impostazione normativa europea, riconoscendo a fini previdenziali un nesso di causalità tra tumore al capo e prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari. Il presente contributo analizza e confronta i 2 predetti piani di sviluppo di questa tematica lavoristica, al cui proposito le scelte legislative e giudiziarie sul concetto di ignoto tecnologico e sull'allocazione delle esternalità negative dell’attività d’impresa con riguardo a tale peculiare rischio incidono sul valore primario della tutela della salute, tanto in chiave prevenzionistica e risarcitoria a carico del datore, quanto in chiave indennitaria a carico del sistema di welfare. Da un lato, secondo l’autore nella direttiva europea sembra prevalere un’interpretazione riduttiva e problematica del principio di precauzione statuito nel Trattato sul funzionamento dell’UE. Dall'altro lato, viene analizzato il rilievo sistematico del predetto precedente di legittimità, che rappresenta in proposito il primo caso non solo in Italia bensì in Europa e probabilmente nel mondo: quest'ultima innovazione giurisprudenziale appare significativa non solo per le implicazioni potenziali in termini di tutela, ma anche riguardo ai criteri con cui il sapere scientifico assume rilievo nelle aule giudiziarie. In generale, l’ampia diffusione dei sistemi di comunicazione senza fili rischia di sollevare delicate questioni giuslavoristiche, al cui proposito il sistema italiano di tutela previdenziale infortunistica può fungere da stimolo d’avanguardia rispetto all'applicazione dei principi di precauzione e di sicurezza massima (perfino oltre il piano lavoristico, giacché tale rischio da sviluppo tecnologico potrebbe di seguito porsi anche sul piano consumeristico).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.