L’articolo esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011 sulla legittimità del c. d. “decreto Bersani”, in materia di raddoppio dei termini ai fini dell’accertamento tributario. La Corte si prefigura l’ipotesi ermeneutica più severa – tra quelle concepibili - nell’ottica del contribuente: che, in primo luogo, le disposizioni contestate istituiscano un vero e proprio regime di “doppio binario” in materia di termini utili ai fini dell’accertamento fiscale, separando i casi nei quali non emerga alcuna notizia di reato da quelli in cui simile notizia si ritenga rinvenuta; che, di conseguenza, il periodo di tempo ulteriore riconosciuto dalla legge in virtù della rilevanza penale dell’illecito tributario non rappresenti una proroga, in senso stretto, bensì un lasso di tempo autonomo e separato da quello ordinario. In sostanza, la modifica introdotta con la normativa del 2006 darebbe vita a due regimi temporali paralleli: più breve quello ove all’illecito fiscale non si accompagni alcuna violazione penale; più lungo – grosso modo raddoppiato – quello in cui anche tale ipotesi di illecito venga a profilarsi. Ne emerge, a causa di alcuni passaggi non del tutto convincenti, se analizzati in chiave interdisciplinare, un quadro d’incertezza che lascia ben poco soddisfatti, ed incentiva alla ricerca di soluzioni interpretative con cui si possa riportare il sistema a maggiore equilibrio.

TEMPI DELL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN PRESENZA DI UNA NOTIZIA DI REATO. UN COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247 DEL 2011.

CAIANIELLO, MICHELE
2012

Abstract

L’articolo esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011 sulla legittimità del c. d. “decreto Bersani”, in materia di raddoppio dei termini ai fini dell’accertamento tributario. La Corte si prefigura l’ipotesi ermeneutica più severa – tra quelle concepibili - nell’ottica del contribuente: che, in primo luogo, le disposizioni contestate istituiscano un vero e proprio regime di “doppio binario” in materia di termini utili ai fini dell’accertamento fiscale, separando i casi nei quali non emerga alcuna notizia di reato da quelli in cui simile notizia si ritenga rinvenuta; che, di conseguenza, il periodo di tempo ulteriore riconosciuto dalla legge in virtù della rilevanza penale dell’illecito tributario non rappresenti una proroga, in senso stretto, bensì un lasso di tempo autonomo e separato da quello ordinario. In sostanza, la modifica introdotta con la normativa del 2006 darebbe vita a due regimi temporali paralleli: più breve quello ove all’illecito fiscale non si accompagni alcuna violazione penale; più lungo – grosso modo raddoppiato – quello in cui anche tale ipotesi di illecito venga a profilarsi. Ne emerge, a causa di alcuni passaggi non del tutto convincenti, se analizzati in chiave interdisciplinare, un quadro d’incertezza che lascia ben poco soddisfatti, ed incentiva alla ricerca di soluzioni interpretative con cui si possa riportare il sistema a maggiore equilibrio.
2012
Caianiello M.
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