Il problema dell’interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei delitti colposi di evento, quali presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, trova nella sentenza Thyssenkrupp un ulteriore tassello di un mosaico estremamente complesso. La questione della compatibilità dell’illecito colposo, per sua stessa natura “contro l’intenzione”, con i concetti di interesse e di vantaggio, ricostruiti separatamente da dottrina e giurisprudenza, affonda le proprie radici nella natura stessa della responsabilità amministrativa da reato. Ammettere, come ormai sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che il d.lgs. 231/2001 introduce un tertium genus, non rappresenta altro che un ulteriore punto di partenza, non un punto di arrivo. Occorre infatti stabilire se a questo terzo modello di responsabilità si applichino, oltre alle garanzie costituzionali di natura processual-penalistica, anche i principi che regolano il diritto penale sostanziale: in particolare il principio di legalità. Inoltre, riprendendo le valutazioni di una recente sentenza del GUP di Cagliari, una volta ammessa l’applicabilità dell’art 5 anche ai reati previsti dall’art. 25 septies del decreto 231, rimane ancora aperta la centrale questione della compatibilità della “parte generale” del decreto con tutte le forme della colpa, in particolare con alcune forme di colpa incosciente
L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso ThyssenKrupp / T. Guerini. - In: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI. - ISSN 2239-2416. - STAMPA. - 3-2012:(2012), pp. 83-100.
L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso ThyssenKrupp.
GUERINI, TOMMASO
2012
Abstract
Il problema dell’interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei delitti colposi di evento, quali presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, trova nella sentenza Thyssenkrupp un ulteriore tassello di un mosaico estremamente complesso. La questione della compatibilità dell’illecito colposo, per sua stessa natura “contro l’intenzione”, con i concetti di interesse e di vantaggio, ricostruiti separatamente da dottrina e giurisprudenza, affonda le proprie radici nella natura stessa della responsabilità amministrativa da reato. Ammettere, come ormai sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che il d.lgs. 231/2001 introduce un tertium genus, non rappresenta altro che un ulteriore punto di partenza, non un punto di arrivo. Occorre infatti stabilire se a questo terzo modello di responsabilità si applichino, oltre alle garanzie costituzionali di natura processual-penalistica, anche i principi che regolano il diritto penale sostanziale: in particolare il principio di legalità. Inoltre, riprendendo le valutazioni di una recente sentenza del GUP di Cagliari, una volta ammessa l’applicabilità dell’art 5 anche ai reati previsti dall’art. 25 septies del decreto 231, rimane ancora aperta la centrale questione della compatibilità della “parte generale” del decreto con tutte le forme della colpa, in particolare con alcune forme di colpa incoscienteI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.