Riconoscendo l’assegno divorzile in capo al coniuge debole dopo un matrimonio durato solo pochi giorni e sciolto per inconsumazione, la S.C. adotta una soluzione che, almeno a prima vista, lascia perplessi. La decisione può essere letta, in primo luogo, come un segnale di forte discontinuità rispetto all’orientamento che aveva considerato la breve durata del matrimonio un elemento capace di ridurre l’assegno post-matrimoniale fino ad azzerarlo. Essa, inoltre, induce ad interrogarsi sull’esistenza di una finalità assistenziale-riabilitativa, in ragione della quale il diritto al mantenimento può essere riconosciuto nonostante la brevissima durata del matrimonio. Poiché l’esistenza di una simile finalità, in effetti, emerge nella disciplina delle conseguenze economiche dell’invalidità del matrimonio (artt. 129 e 129 bis c.c.) e negli orientamenti giurisprudenziali in tema di assegno di mantenimento, sembra possibile concludere che, alla luce di queste indicazioni, l'attribuzione dell’assegno divorzile anche dopo un matrimonio durato pochi giorni sia compatibile con la finalità assistenziale-riabilitativa che l’ordinamento ed il “diritto vivente” riconoscono; al tempo stesso l'assegno divorzile deve essere rigorosamente limitato entro precisi limiti di tempo e riconosciuto solo in capo alconiuge "incolpevole"

L’assegno divorzile viene attribuito dopo un matrimonio durato una settimana: configurabilità e limiti della funzione assistenziale-riabilitativa

AL MUREDEN, ENRICO
2009

Abstract

Riconoscendo l’assegno divorzile in capo al coniuge debole dopo un matrimonio durato solo pochi giorni e sciolto per inconsumazione, la S.C. adotta una soluzione che, almeno a prima vista, lascia perplessi. La decisione può essere letta, in primo luogo, come un segnale di forte discontinuità rispetto all’orientamento che aveva considerato la breve durata del matrimonio un elemento capace di ridurre l’assegno post-matrimoniale fino ad azzerarlo. Essa, inoltre, induce ad interrogarsi sull’esistenza di una finalità assistenziale-riabilitativa, in ragione della quale il diritto al mantenimento può essere riconosciuto nonostante la brevissima durata del matrimonio. Poiché l’esistenza di una simile finalità, in effetti, emerge nella disciplina delle conseguenze economiche dell’invalidità del matrimonio (artt. 129 e 129 bis c.c.) e negli orientamenti giurisprudenziali in tema di assegno di mantenimento, sembra possibile concludere che, alla luce di queste indicazioni, l'attribuzione dell’assegno divorzile anche dopo un matrimonio durato pochi giorni sia compatibile con la finalità assistenziale-riabilitativa che l’ordinamento ed il “diritto vivente” riconoscono; al tempo stesso l'assegno divorzile deve essere rigorosamente limitato entro precisi limiti di tempo e riconosciuto solo in capo alconiuge "incolpevole"
2009
Al Mureden E.
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